Domicilio digitale: quando è ammessa la notificazione al difensore presso la cancelleria?

Redazione scientifica
27 Giugno 2018

Con l'introduzione del “domicilio digitale” non è più possibile effettuare notificazioni al difensore presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, salvo che l'indirizzo PEC sia inaccessibili per cause imputabili al destinatario.

Il caso. In un giudizio per il risarcimento dei danni a seguito di incedente stradale, è stato proposto ricorso in Cassazione per aver il Tribunale di Torre Annunziata erroneamente ritenuto valida la notifica dell'atto di appello effettuata presso la cancelleria del Giudice di pace anziché tramite l'indirizzo PEC di del difensore.

Obbligo di notificazione dell'atto di appello all'indirizzo PEC e nullità della notificazione in cancelleria. La Cassazione ricorda il disposto dell'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 (introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90/2014) che impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005 ovvero presso il ReGIndE di cui al d.m. n. 44/2011, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione.


Inoltre, i Giudici riprendono il principio espresso da una recente pronuncia (Cass. civ., n. 17048/2017) secondo cui «in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario».


Nel caso concreto, osservano i Giudici, essendo l'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 entrato in vigore il 19 agosto 2014 e trovando esso immediata efficacia, la notificazione dell'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata, avvenuta nel 2015, deve essere considerata nulla perché avrebbe dovuto essere effettuata tramite l'indirizzo PEC del difensore risultante dai sopradetti e, soltanto ove impossibile per causa imputabile a detto difensore, presso la cancelleria del giudice adito.
Per i motivi sopra esposti, la Cassazione accoglie il ricorso.

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