La dichiarazione sintetica dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza è valida anche nel procedimento per il rilascio della SOA

Ester Santoro
26 Giugno 2018

È applicabile anche al procedimento volto ad ottenere il rilascio dell'attestazione SOA il principio secondo cui non assumono rilievo eventuali vizi formali relativi alla completezza o meno della dichiarazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Sicché, nell'ipotesi in cui la predetta dichiarazione non contenga la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi della società, ma quest'ultimi possono essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici, non è necessario procedere alla regolarizzazione mediante l'esercizio del potere di soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Lazio, ha ritenuto legittima l'aggiudicazione definitiva del multiservizio tecnologico integrato in favore di una società che, nel corso del procedimento di gara, aveva disposto la cessione di un ramo della propria azienda, ottenendo tuttavia una nuova attestazione SOA dopo la predetta operazione. Dopo avere rigettato le doglianze relative all'automatica perdita dell'attestazione SOA a fronte dell'intervenuta cessione (richiamando i principi statuiti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2017), il Collegio ha respinto anche il motivo d'appello con il quale veniva contestata l'illegittimità della nuova attestazione SOA, asseritamente rilasciata senza la preventiva verifica del possesso dei requisiti di moralità in capo a due soggetti che, in base alla visura camerale della società, risultavano muniti dei poteri di rappresentanza.

A tale riguardo, il Consiglio di Stato, dopo avere precisato che detti soggetti (al momento della richiesta di rilascio dell'attestazione) risultavano meri procuratori, ha rilevato che la mera circostanza dell'incompletezza della dichiarazione di cui all'art. 38 del previgente Codice non sarebbe in alcun modo idonea ad inficiare la legittimità del procedimento di rilascio dell'attestazione SOA. Va, infatti, considerato applicabile anche a quest'ultimo procedimento il principio statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2014 (con riguardo alle procedure di gara), in base al quale la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati, come nel caso di specie, mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici; una dichiarazione sostitutiva confezionata in tal modo è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio. Detta regola – ha aggiunto il Consiglio di Stato nella sentenza in commento – non è incompatibile con il procedimento finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA, nel quale la Società di attestazione è abilitata a compiere le verifiche sull'effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai soggetti muniti di poteri rappresentativi (il cui possesso, nel caso di specie, non era in discussione).

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