Convalida della donazione nulla mediante esecuzione volontaria

18 Aprile 2018

La convalida della donazione nulla da parte degli eredi del donante, esige la volontà di attribuire efficacia all'atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità. La manifestazione di tale volontà, tuttavia, non richiede l'adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell'esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante. In ogni caso, se la convalida avviene mediante atto formale, quest'ultimo deve contenere i requisiti di cui all'art. 1444 c.c., ossia l'indicazione del negozio invalido e della causa di invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso degli eredi di un soggetto citati in giudizio da una donna che deduceva di aver ricevuto dal defunto, cui era stata legata da una relazione sentimentale, una somma di denaro in donazione. La donataria precisava altresì che gli stessi eredi, resi edotti della volontà del loro congiunto, avevano prontamente dato attuazione alla donazione, versando una parte del denaro e formalizzando con una lettera l'impegno a pagare la differenza. Essendo tuttavia mancato l'adempimento spontaneo, la donna ne chiedeva la condanna al pagamento della restante somma.

Parziale esecuzione e dichiarazione scritta, liberalità confermata. La Corte d'Appello accoglieva la domanda, rimarcando come nella specie fosse pacifica l'esistenza di una donazione orale fatta dal defunto in favore della donna. Una liberalità poi confermata e convalidata dagli eredi ai sensi dell'art. 799 c.c., per avervi costoro, con coscienza della causa di nullità, dapprima dato parziale esecuzione ed in seguito espresso una chiara volontà in tal senso, mediante dichiarazione scritta in cui erano presenti tutti i requisiti dell'art. 1444 c.c.. Avverso la decisone, gli eredi proponevano ricorso in Cassazione, mediante plurimi motivi di censura, tutti rigettati dalla Corte Suprema.
In particolare, con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano come non si fosse in presenza di una convalidazione di donazione, bensì di un autonomo ed indipendente atto di disposizione posto in essere da essi stessi eredi, ma incoercibile in quanto privo dei requisiti di forma.
Ebbene, secondo i Giudici di legittimità, è pur vero che la conferma della donazione debba essere fatta volontariamente, ossia nulla iure cogente, ma in realtà la sentenza impugnata non afferma nulla di diverso. Per cui è chiaro che i ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, intendessero riproporre una differente ricostruzione dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, se non in caso di motivazione inadeguata.

Può essere convalidata anche la donazione orale. Con altro motivo si rimprovera alla Corte d'Appello di aver ritenuto pacifica l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma, mentre avrebbe dovuto rilevare l'inesistenza materiale del negozio in presenza della sola dichiarazione orale. Anche qui la Cassazione reputa infondata la censura, sull'assunto per cui l'art. 799 c.c. consente la convalidazione della donazione anche se non sia resa per atto pubblico o per atto pubblico nullo, ma solo oralmente.

Divieto di donare beni futuri, violazione da riscontrare al momento della donazione. Respinta infine l'ulteriore doglianza secondo cui i Giudici distrettuali non avrebbero rilevato la nullità della donazione per violazione dell'art. 771 c.c. (Divieto di donazione di beni futuri), tenuto conto che al momento della morte del disponente, nel suo patrimonio esisteva solo la parziale somma di denaro prontamente accreditata alla donna.
Sul punto, la Cassazione precisa che l'eventuale violazione del divieto, di cui all'art. 771 c.c., va riscontrata al momento dell'atto di disposizione da parte del donante e non, come hanno fatto i ricorrenti, considerando la situazione esistente al momento della morte. Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma la sentenza impugnata.

*Fonte www.dirittoegiustizia.it

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