Usura. Le Sezioni unite intervengono sulla rilevanza delle commissioni di massimo scoperto
28 Giugno 2018
Con ordinanza interlocutoria 20 giugno 2017, n. 15188, la Sez. I della Cassazione civile rilevava un contrasto tra la sua giurisprudenza e quella della Sez. II della medesima Corte sulla questione della rilevanza delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura, si cui all'art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. La questione era altresì ritenuta di massima di particolare importanza. Le Sezioni unite, intervenute sulla questione hanno affermato il seguente principio di diritto: «Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.l. 185 del 2008, art. 2-bis, inserito dalla legge di conversione 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della l. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "C.M.S. soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta l. 108/2006, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della C.M.S. rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati». |