Le S.U. sulle nuove disposizioni in tema di procedibilità: se il ricorso è inammissibile non è necessario avvisare la persona offesa

Redazione Scientifica
28 Giugno 2018

Il 21 giugno 2018 le Sezioni unite della Cassazione penale hanno affrontato le questioni, ritenute di speciale importanza, loro rimesse d'ufficio riguardanti la nuova disciplina del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 – che ha previsto l'estensione della perseguibilità a querela per alcuni reati – e, specificamente, in relazione all'ambito applicativo del regime di diritto transitorio previsto dall'art. 12 del citato decreto e hanno affermato ...

Il 21 giugno 2018 le Sezioni unite della Cassazione penale hanno affrontato le questioni, ritenute di speciale importanza, loro rimesse d'ufficio riguardanti la nuova disciplina del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 – che ha previsto l'estensione della perseguibilità a querela per alcuni reati – e, specificamente, in relazione all'ambito applicativo del regime di diritto transitorio previsto dall'art. 12 del citato decreto e hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  • in caso di ricorso inammissibile non è necessario dare alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 36/2018 per l'eventuale esercizio del diritto di querela;
  • non opera la sospensione del termine di prescrizione durante i novanta giorni decorrenti dall'avviso dato alla persona offesa ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 36/2018.

Per un maggiore approfondimento S. BELTRANI, Le nuove disposizioni in tema di procedibilità: più problemi che benefici, come al solito.