Di nuovo al Consiglio di Stato la questione della trascrivibilità dei matrimoni same sex contratti all’estero
28 Giugno 2018
Dopo un articolato iter giudiziario, le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute in materia di trascrizione degli atti di stato civile, con particolare riferimento alla trascrizione di nozze omosessuali contratte all'estero.
Il caso. A ottobre 2014 il sindaco di Roma Capitale aveva trascritto nel registro dei matrimoni il matrimonio contratto all'estero da due donne. A seguito della Circ. Min. Int. n. 10863/2014, il prefetto di Roma, con decreto, aveva disposto l'annullamento della trascrizione. Le interessate proponevano quindi ricorso al TAR Lazio chiedendo la dichiarazione di nullità della Circolare ministeriale e del decreto prefettizio. Il TAR dichiarava l'insussistenza del diritto di veder trascritto un matrimonio tra persone dello stesso sesso nei registi dello stato civile italiano, ma giudicava illegittimi gli atti impugnati, annullandoli parzialmente. La sentenza era impugnata dal Ministero dell'Interno; il Consiglio di Stato accoglieva l'appello principale e quindi, in riforma della sentenza del TAR, rigettava le domande originarie delle due donne, le quali proponevano ricorso per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato.
Sulle questioni in tema di status competente è il giudice ordinario. Le Sezioni Unite, in primo luogo, evidenziano che la causa è stata non correttamente incardinata davanti al giudice amministrativo: venendo in rilievo, in definitiva, lo status delle ricorrenti, la causa andava proposta davanti al giudice ordinario. In secondo luogo, viene dichiarato infondato il secondo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti lamentavano che il Consiglio di Stato avesse operato una indebita invasione nella sfera riservata al legislatore, creando (e quindi applicando al caso concreto) una regola di diritto non presente nel nostro ordinamento; le Sezioni Unite, al contrario, evidenziano che il giudice amministrativo si è limitato a effettuare una normale, e consentita, attività interpretativa, chiarendo che il potere di annullamento degli atti dello stato civile trova fondamento nei poteri di direzione, sostituzione e vigilanza del Ministro e, quindi, del prefetto. Per le Sezioni Unite è invece fondato il primo motivo di ricorso: il Consiglio di Stato ha effettuato un ragionamento che muove dalla premessa della inesistenza, invalidità o inefficacia, nell'ordinamento interno, di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso; ma tale premessa viola l'art. 8, comma 2, c.p.a., il quale prevede che siano comunque di competenza del giudice ordinario le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone. La Cassazione ritiene quindi che il secondo motivo di ricorso debba essere accolto, e cassa pertanto la sentenza impugnata con rinvio della causa a diversa sezione del Consiglio di Stato. |