Pericolo di vita del paziente e obbligo di attivazione della struttura sanitaria

Maria Nefeli Gribaudi
29 Giugno 2018

A fronte di una situazione di alterazione dei dati di gravità tale da mettere in pericolo la vita stessa del paziente, sussiste un obbligo di attivazione il cui inadempimento può dar luogo a profili di responsabilità della struttura sanitaria qualora una tempestiva segnalazione al sanitario competente o al paziente stesso possa, sul piano eziologico, secondo un criterio probabilistico, scongiurare l'esito letale?
Massima

Il comportamento cui è tenuta la struttura ospedaliera si sostanzia in uno specifico obbligo di prestazione ed in un correlato dovere di protezione del paziente. Ne consegue che, al di là ed a prescindere da qualsivoglia disposizione normativa in materia, rientra nel dovere accessorio di protezione della salute del paziente una tempestiva ed immediata attivazione in presenza di una evidente situazione di pericolo di vita.

Il caso

Il paziente, già sofferente per varie patologie, si sottoponeva ad analisi emato-chimiche presso il presidio di Bassano del Grappa i cui esiti, pur evidenziando un allarmante livello del valore del potassio, sintomatici di un imminente pericolo di vita per il paziente – deceduto tre giorni dopo per arresto cardiaco dovuto a iperpotassiemia - non venivano tempestivamente comunicati da parte della struttura sanitaria al medico curante.

La questione

Occorre interrogarsi se, pur in assenza di specifica normativa, a fronte di una situazione di alterazione dei dati di gravità tale da mettere in pericolo la vita stessa del paziente, sussista un obbligo di attivazione il cui inadempimento può dar luogo a profili di responsabilità della struttura sanitaria qualora una tempestiva segnalazione al sanitario competente o al paziente stesso possa, sul piano eziologico, secondo un criterio probabilistico, scongiurare l'esito letale.

Le soluzioni giuridiche

I giudici di merito – in primo grado e in appello – affermano che l'obbligo a cui è tenuta la struttura sanitaria a cui il paziente si sia rivolto al solo fine di eseguire esami di laboratorio sia da rinvenirsi nell'esecuzione corretta delle analisi richieste, senza che possa ravvisarsi, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, un obbligo generalizzato di attivazione da parte dell'ente ospedaliero a fronte di un'alterazione dei dati clinici.

La Corte di Cassazione, diversamente opinando, ha invece argomentato che, pur in assenza di una normativa specifica o di un indifferenziato obbligo di attivazione in presenza di qualsivoglia alterazione dei dati clinici, a fronte di un imminente pericolo di vita per il paziente sussiste un obbligo di attivazione in capo alla struttura sanitaria, la quale è tenuta nei confronti del paziente ad adempiere a specifici obblighi di prestazione e ad obblighi accessori di protezione che trovano la loro fonte nel cd. contratto di spedalità.


Osservazioni

La Corte di Cassazione, precisato che, ai fini della sussistenza del cd. contratto di spedalità, non rileva il fatto che il paziente si sia rivolto alla struttura sanitaria per il solo fatto di sottoporsi ad esami di laboratorio e non anche ai fini del ricovero, afferma che dal contratto atipico di spedalità derivano, oltre a obblighi di prestazione aventi natura eterogenea, anche obblighi accessori di protezione.

Ciò in ragione della posizione di garanzia che la struttura sanitaria assume nei confronti della salute del paziente, dalla cui titolarità, avente fonte negoziale, scaturisce direttamente e indipendentemente dalla sussistenza di una espressa disposizione normativa o regolamentare, l'obbligo di attivarsi e di fare il possibile per tutela la salute del paziente, quando sia percepito o sia percepibile, secondo l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., un imminente e grave pericolo per la stessa.

La fonte negoziale degli obblighi di protezione, da ravvisarsi nello stesso contratto di spedalità, riconduce la responsabilità della struttura al paradigma dell'art. 1218 c.c., con le conseguenze che ne derivano sotto il profilo dell'onere della prova e del termine di prescrizione.

L'inosservanza dell'obbligo di attivazione si declina nel caso in esame nell'omessa comunicazione della situazione di pericolo al medico curante o al paziente stesso, così impedendo di mettere in atto il percorso terapeutico e assistenziale più idoneo per scongiurare il verificarsi dell'evento lesivo. L'omissione/ritardo della comunicazione assume rilevanza eziologica nella causazione dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. quando, in seguito a un giudizio controfattuale ipotetico, viene accertato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, che una tempestiva comunicazione avrebbe potuto evitare l'evento lesivo.

L'obbligo di attivazione e di comunicazione derivante dalla posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente si rinviene tutte le volte in cui si ravvisi un pericolo imminente o di particolare gravità per la salute del paziente, come ad esempio durante il passaggio di consegne tra professionisti che intervengono diacronicamente nella cura del paziente, in cui, il medico, rectius l'esercente la professione sanitaria, uscente è tenuto a comunicare al professionista che subentra nella cura, i dati clinici rilevanti e gli eventuali rischi immanenti per la salute del paziente.

Guida all'approfondimento

ZAMMIT, BAILO, PICCININI, Valori critici degli esami di laboratorio e obbligo del sanitario di attivarsi, in Ridare.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario