Rovistare nei sacchetti della spazzatura e abbandonare quanto non interessa integra reato ex 639 c.p.
29 Giugno 2018
La Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29018, depositata il 22 giugno 2018, ha affermato il seguente principio di diritto: «integra il delitto di cui all'art. 639, comma 2, c.p. la condotta di chi, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompa le buste che li contengono e asporti quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, in ragione del pregiudizio all'estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio, con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini».
Nel caso di specie, il Gip aveva assolto l'imputato, pur riconoscendolo autore del deturpamento e dell'imbrattamento, contestati perché aveva ritenuto assente l'elemento soggettivo del reato, rilevando la natura isolata della condotta e l'intenzione di disfarsi dei materiali dapprima estrapolati dai sacchi della spazzatura e a lui non utili e quindi abbandonati sul suolo pubblico. Di diverso avviso il procuratore della Repubblica che ha dunque proposto ricorso in Cassazione, osservando come la fattispecie non richiede alcuna abitualità della condotta e neppure il fine di distruggere il bene ma è sufficiente a integrare il reato la coscienza e volontà di cagionare il deturpamento. La S.C. ha ritenuto il ricorso fondato:
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