Tribunale di Ancona: la Circolare sulle vendite immobiliari concorsuali
03 Luglio 2018
TRIBUNALE DI ANCONA II Sezione Civile – Ufficio Fallimenti CIRCOLARE SULLE VENDITE IMMOBILIARI CONCORSUALI Con la presente Circolare l'ufficio fallimentare del tribunale di Ancona, a fronte delle riforme che dal 2016 in avanti hanno interessato il settore delle vendite coattive e, in particolare, in considerazione dell'entrata in vigore delle disposizioni sulle vendite telematiche, vuole fornire un orientamento a cui i Professionisti sono invitati ad aderire nella gestione delle attività liquidatorie, specie afferenti beni immobili, svolte nell'ambito delle procedure concorsuali, per tali intendendosi sia i fallimenti, sia i concordati preventivi e fallimentari. Nondimeno, l'eventuale rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, ivi contenuto, dovrà intendersi come mobile, con conseguente applicazione della vendita telematica anche ai concordati in corso di esecuzione.
Vendite ex art. 107, comma 1, l.fall. L'Ufficio intende riaffermare la prevalenza della vendita ex art. 107, comma 1, l. fall., rispetto a quella di cui al comma 2. All'uopo si precisa che, in forza di tale disposizione, la procedura competitiva deve essere gestita in proprio dal Curatore, seppure eventualmente avvalendosi dei soggetti specializzati di cui di tratterà nel proseguio. - la pubblicità, a mezzo siti telematici o pubblicazioni cartacee (quotidiani, affissioni..) ulteriore rispetto a quella sul PVP, di cui ci si intenda eventualmente avvalere. Nonostante l'omesso richiamo nell'art. 107, comma 1, all'art. 490, comma 2, c.p.c., il ricorso ai siti internet diversi d quelli autorizzati a norma del d.m. 31 ottobre 2006, dovrà essere congruamente motivato sotto il profilo delle garanzie offerte all'attuazione del principio della massima informazione e trasparenza possibile; - la modalità di vendita telematica con cui si intende procedere. Al riguardo si rappresenta che il d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, ha previsto tre modalità alternative di vendita telematica: quella sincrona telematica, quella sincrona mista e quella asincrona telematica. Ribadendo quanto già esplicato nel caso delle esecuzioni immobiliari, l'opzione di questo ufficio è in favore della modalità di vendita asincrona, nella quale le offerte possono essere presentate esclusivamente con modalità telematica e in caso di gara, i rilanci vengono effettuati, sempre in via telematica, ma concedendo un lasso temporale di almeno 6 giorni. In tal modo l'offerente ha la possibilità di valutare e di ponderare al meglio la propria partecipazione senza la frustrazione di dover addivenire a una decisione nell'arco di qualche minuto. Il tempo a disposizione per l'eventuale rilancio, inoltre, è tale da consentire anche agli offerenti meno avvezzi all'uso delle risorse telematiche di organizzarsi per il conseguimento dell'assistenza necessaria. Muovendo da tale considerazioni, il Tribunale ha, pertanto, provveduto alla stipula di convenzioni finalizzate a contenere i costi delle procedure di vendita, al contempo predisponendo una sala d'aste telematica e punti di accesso telematici e disposizione dell'utenza presso il Tribunale.
Vendite ex art. 107, comma 2, l. fall. Con riferimento ai programmi di liquidazione che verranno sottoposti all'approvazione del Comitato dei Creditori e all'autorizzazione del G.D. successivamente alla data di pubblicazione della presente Circolare, il richiamo dell'art. 107, comma 2, l. fall. dovrà ritenersi come residuale e la sua maggiore idoneità nel caso di specie dovrà essere specificatamente motivata, sulla base di ragioni specifiche e gravi. Restano fermi, invece, i programmi di liquidazione a tale data già autorizzati. Rispetto ad essi, il Curatore provvederà ad indicare il gestore delle vendite in sede di richiesta di autorizzazione al D.D. della pubblicazione dell'avviso di vendita.
Disposizioni comuni Analogamente a quanto disposto nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, anche in sede concorsuale si ritiene necessario implementare la prassi dell'immediata liberazione dell'immobile, al fine di massimizzare le possibilità di vendita. Per questo motivo, ovviamente in assenza di un titolo opponibile alla procedura, il Curatore provvederà a richiedere al G.D. l'emissione del decreto di liberazione dell'immobile, specificandone i dati descrittivi e catastali, contestualmente alla richiesta di autorizzazione dell'esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione. L'attuazione dell'ordine di liberazione avverrà entro il termine massimo di giorni 60 dalla sua emissione. Inoltre, ai sensi dell'art. 107, comma 3, l. fall., si rammenta che egli è tenuto a notiziare della vendita i creditori assistiti da cause di prelazione sui beni staggiti, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di vendita, mediante notifica di quest'ultimo. Per il pagamento del PVP il Curatore richiederà preventivamente, in base ai lotti da pubblicare, l'autorizzazione al Giudice Delegato al prelievo della somma occorrente. Qualora la procedura non disponga di attivo il curatore potrà richiedere la prenotazione delle spese a carico dell'Erario previo provvedimento autorizzativo del magistrato, ai sensi dell'art. 146 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Ancona, il 14 giugno 2018 Il Presidente del tribunale fallimentare Dott. Giovanni Spinosa
I Giudici della Sezione Dott.ssa Giuliana Filippello Dott. ssa Maria Letizia Mantovani Dott.ssa Giovanna Bilò
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