L'avvocato può presentare domanda di separazione per conto del marito interdetto di cui è tutore?
29 Giugno 2018
Il caso. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza non definitiva con la quale il Tribunale di Padova aveva accolto la domanda di separazione giudiziale presentata dall'avvocato del marito, dichiarato interdetto dopo circa un anno di matrimonio, in qualità di suo tutore e legale rappresentante. Avverso tale sentenza, la moglie ha presentato ricorso per cassazione.
Atti personalissimi: sì tramite il proprio rappresentante. Secondo la Suprema Corte ritenere che l'interdetto per infermità non possa farsi sostituire da chi è tenuto a rappresentarlo nel porre in essere un atto personalissimo equivarrebbe a sostenere che, in concreto, egli ha perso il relativo diritto. Deve, quindi, concludersi, seguendo un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 357 e 414 c.c., che all'interdetto è consentito, tramite il proprio rappresentante legale, il compimento di atti personalissimi (a meno che non gli siano espressamente vietati dalla legge) «ben potendo l'esercizio del corrispondente diritto rendersi necessario per assicurare la sua adeguata protezione».
Tutore o curatore speciale? Una volta ammesso che in mancanza di espresso divieto, in nome e per conto dell'interdetto per infermità si possano compiere anche atti personalissimi, la Cassazione osserva che la nomina ad hoc di un curatore speciale che insieme al giudice tutelare valuti l'opportunità di promuovere la relativa azione e ne determini il contenuto, per poi essere autorizzato ad esperirla, si prospetta necessaria solo in caso di conflitto di interessi fra il tutore e il proprio rappresentato, risolvendosi altrimenti in un inutile formalismo. Poiché nel caso di specie, non risulta alcun conflitto di interessi tra il marito interdetto e l'avvocato suo tutore ne consegue che quest'ultimo era pienamente legittimato a proporre la domanda di separazione in nome e per conto del primo. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.
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