Assegno divorzile per l’ex moglie con sclerosi multipla: redditi e patrimonio non coprono le spese
02 Luglio 2018
Il caso. Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano la revoca, o in subordine la riduzione a una cifra simbolica, dell'assegno divorzile posto a suo carico in favore dell'ex moglie, affetta da sclerosi multipla in stato avanzato, lamentando un peggioramento delle proprie condizioni economiche successivamente alla sentenza di divorzio e il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della resistente.
Redditi e patrimonio non coprono del tutto le “spese per vivere”. Premesso che il criterio dell'autosufficienza economica del coniuge richiedente l'assegno, introdotto con Cass. n. 11504/2017, si può applicare anche nei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio purché vi siano giustificati motivi che innovino il quadro patrimoniale degli ex coniugi, il Collegio afferma che le condizioni oggettive di vita (età) e di salute (grave patologia degenerativa) della resistente non permettono di considerarla economicamente autosufficiente. I beni e i redditi di cui dispone, infatti, non le consentono in via autonoma di condurre un'esistenza libera e dignitosa non essendo sufficienti a far fronte, in considerazione dell'entità significativa degli esborsi da sostenere «per il fatto stesso di poter vivere», a quanto necessario per poter affrontare con dignità la propria vita come “persona singola” e non più parte di una coppia. Nel caso in esame, non si tratta di tenore di vita ma di «necessarietà dei costi essenziali e incomprimibili del vivere dai quali non può prescindere il curarsi e il doversi occupare, in autonomia, di sè». Per questi motivi, il Tribunale di Milano rigetta il ricorso.
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