Attestazione di conformità: irregolare ma non nulla se manca il nome del file

Redazione scientifica
02 Luglio 2018

La mancata indicazione del nome del file nell'attestazione di conformità costituisce una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità ex art. 11 della I. n. 53/1994 e, in ogni caso, qualunque nullità della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello scopo.

Mancanza del nome file. All'esito di un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli intentato per il pagamento delle somme relative ad un incarico peritale esperito per conto di una società assicuratrice, il ricorrente ha sollevato eccezione in Cassazione, invocando la nullità della notificazione del controricorso effettuata dalla controparte, ai sensi del disposto dell'art. 11 della l. n. 53/1994, per mancanza del nome del file.
Secondo il ricorrente, infatti, il controricorrente avrebbe violato l'art. 19-ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, che prevede che il file dell'attestazione di conformità della copia informatica sia nominato.

Irregolarità e non nullità. La Corte, affermando che l'eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria deve essere disattesa, si è così pronunciata: “la mancata indicazione del nome del file costituisce una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell'art. 11 l. 53/1994 e, in ogni caso, qualunque nullità della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello scopo, a mente dell'art. 156, comma 3, c.p.c.”.

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