PAT: ai fini della tempestività delle memorie rileva il giorno e non l’ora

Redazione scientifica
03 Luglio 2018

Nel processo amministrativo telematico il deposito si considera perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, senza rilevanza preclusiva dell'orario.

Deposito delle memorie oltre le ore 12 dell'ultimo giorno. Al termine di un giudizio innanzi al TAR Lombardia volto ad ottenere il rilascio di una concessione edilizia, gli appellanti hanno eccepito la tardività del deposito telematico di una memoria effettuato dalla controparte oltre le ore 12 (nello specifico alle ore 17,57) dell'ultimo giorno utile.

Rileva il giorno e non l'ora. Il Consiglio di Stato, rilevando in via preliminare la non tardività del deposito, ha chiarito che <<la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito dall'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell'ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contrastare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo>>.
Il Collegio, dunque, ammettendo (ai sensi del citato art. 4, comma 4, come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 168/2016) il deposito telematico degli atti in scadenza fino alle ore 24 dell'ultimo giorno utile, ha specificato che esso si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, senza che l'ora abbia rilevanza preclusiva.

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