Superamento del termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio degli atti di gara per rappresentazione dei fatti dolosamente falsa

Redazione Scientifica
28 Giugno 2018

Con riferimento ad una gara bandita secondo la disciplina del Codice dei contratti del 2006, il Consiglio di Stato ha precisato che “nel caso in cui l'Amministrazione sia stata propriamente indotta della misrepresentation dei presupposti necessari al conseguimento del riconosciuto vantaggio economico la parte non può beneficiare, contra factum proprium, della rigidità del termine imposto all'esercizio dell'autotutela: e ciò in quanto, per l'appunto: a) per un verso, l'affidamento vantato non avrebbe i connotati della meritevolezza di tutela; b) per altro verso, l'immutazione dei dati di realtà sottesi all'azione amministrativa non potrebbe plausibilmente comprimere – di là dal generale e gene....

Con riferimento ad una gara bandita secondo la disciplina del Codice dei contratti del 2006, il Consiglio di Stato ha precisato che “nel caso in cui l'Amministrazione sia stata propriamente indotta della misrepresentation dei presupposti necessari al conseguimento del riconosciuto vantaggio economico la parte non può beneficiare, contra factum proprium, della rigidità del termine imposto all'esercizio dell'autotutela: e ciò in quanto, per l'appunto: a) per un verso, l'affidamento vantato non avrebbe i connotati della meritevolezza di tutela; b) per altro verso, l'immutazione dei dati di realtà sottesi all'azione amministrativa non potrebbe plausibilmente comprimere – di là dal generale e generico limite di complessiva ragionevolezza – i tempi per l'accertamento della verità”.

Sul “(decisivo ed assorbente) piano teleologico” è del tutto evidente che l'art. 21-novies l. 241/90 neghi “legittimità (e meritevolezza di tutela) agli affidamenti frutto di condotte dolose della parte, risultando a tal fine irrilevante la ricorrenza di fatti di reato (il cui richiamo si giustifica in relazione a quelle condotte di falsificazione che – per il mezzo della loro introduzione all'interno del procedimento – sono tipicamente suscettibili di violare disposizioni penali: come dimostrato dalla esplicita salvezza in explicit delle “sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”)”.

A sposare l'alternativa proposta esegetica (secondo cui le false rappresentazioni rileverebbero solo in quanto conseguenti alla commissione di reati, definitivamente accertati in forza di giudicato penale), “la erronea rappresentazione dei presupposti per l'adozione del provvedimento risulterebbe fonte di implausibile e valorizzato affidamento anche quanto fosse intenzionale o dolosa: ciò che fa palese l'anfibologia del riferimento alla falsità”.

Il superamento del rigido termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies è pertanto consentito:

a) nel caso in cui “la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l'accertamento definitivo in sede penale”;

b) nel caso in cui “l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso – non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva – si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco”.

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