Illegittima l’esclusione per assenza della firma digitale sull'integrazione al DGUE (con firma autografa e fotocopia del documento d’identità)

Redazione Scientifica
30 Giugno 2018

L'esclusione dalla gara basata sull'assenza della firma digitale in una dichiarazione integrativa del DGUE, comunque sottoscritta sul cartaceo, convertito in pdf, e corredata da documento di identità è illegittima. I riportati adempimenti sono infatti conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005...

L'esclusione dalla gara basata sull'assenza della firma digitale in una dichiarazione integrativa del DGUE, comunque sottoscritta sul cartaceo, convertito in pdf, e corredata da documento di identità è illegittima. I riportati adempimenti sono infatti conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005.

L'inoltro alla Stazione appaltante dell'integrazione del DGUE per il tramite della piattaforma telematica SISGAP, assicura peraltro lo standard qualitativo, rendendo certi la provenienza ed il contenuto della stessa.

La riportata cornice normativa, in uno alle citate caratteristiche tecniche della piattaforma informatica, consentono pertanto di qualificare come illegittima l'avversata determinazione espulsiva che, di fatto, si risolve in un provvedimento connotato da un inutile formalismo, recessivo rispetto alle recenti evoluzioni normative - eurounitarie e nazionali- e agli attuali approdi giurisprudenziali, orientati a preservare in un'ottica sostanzialistica la concorrenza tra operatori economici, in un perimetro di regole chiare, nonché tassative quanto alle ipotesi di esclusione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.