Orario per il deposito di memorie e documenti

Redazione Scientifica
30 Giugno 2018

Precisa il Collegio che non sono utilizzabili ai fini del giudizio la memoria e gli atti depositati oltre le ore 12.00 in quanto “il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00 ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti, ove avvenga oltre le ore 12:00 ...

Precisa il Collegio che non sono utilizzabili ai fini del giudizio la memoria e gli atti depositati oltre le ore 12.00 in quanto “il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00 ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti, ove avvenga oltre le ore 12:00 si considera effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo”. In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, dopo l'entrata in vigore del p.a.t., come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136).

Sul punto, il TAR Calabria richiama e condivide quanto precisato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nel senso che “l'art. 4 dell'allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. -nella parte in cui dispone che è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno consentito e, dall'altro, che agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo- deve intendersi nel senso che il primo termine delle ore 24:00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un'udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito” (Consiglio di Giustizia Amministrativa, 6 giugno 2018, n. 344).