La regola del cumulo dei fatturati di cui al d.lgs. 50/2016 non opera per l’accertamento delle capacità tecniche e professionali

Francesca Tedeschi
04 Luglio 2018

In caso di partecipazione a più lotti, il requisito del fatturato specifico non può essere riferito al valore complessivo dei lotti ai quali si partecipa, dovendo la relativa clausola del bando essere interpretata, alla luce del principii di proporzionalità e tassatività delle clausole di esclusione, nel senso che il fatturato specifico minimo richiesto sia almeno pari al più elevato fatturato previsto per ciascun singolo lotto al quale si intende partecipare.

Il caso. La vicenda posta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante nei confronti della società ricorrente per carenza del requisito della capacità tecnico-professionale in ragione del fatto che l'importo complessivo delle forniture analoghe rese era inferiore all'importo a base d'asta. In particolare, nel caso di specie, il disciplinare di gara richiedeva agli offerenti di aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe per un valore almeno pari al valore posto a base d'asta complessivamente per i lotti cui si concorre. Nei documenti di gara si precisava che per «fornitura analoga» doveva intendersi una fornitura avente ad oggetto la stessa tipologia di fornitura oggetto della gara, espletata nei confronti di ospedali pubblici, enti, aziende, strutture accreditate e operanti nell'ambito del SSN italiano o analogo di altro Stato membro, e, con riferimento al valore delle forniture analoghe, che lo stesso doveva essere riferito alla somma dei valori posti a base d'asta dei lotti per cui si concorre.

La questione. La questione giuridica sottesa alla decisione in commento riguarda l'applicazione del comma 5 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016 per l'accertamento, in capo all'offerente, della capacità tecnica-professionale per l'espletamento della commessa oggetto della gara. In particolare, si discute se sia possibile escludere da una procedura di gara un offerente per difetto della capacità tecnica-professionale in ragione del fatto che, nel triennio precedente, lo stesso non ha fatturato una somma almeno pari al valore complessivo dei lotti posti a base d'asta.

La soluzione adottata. Il Collegio - partendo dal principio di tassatività delle clausole di esclusione, secondo cui non è possibile escludere i candidati attraverso l'introduzione di cause di esclusione ulteriori e diverse rispetto a quelle normativamente fissate, e dai principi di proporzionalità e ragionevolezza, secondo cui le norme che disciplinano la gara devono essere interpretate in modo tale da evitare eccessivi formalismi e indebite restrizioni della concorrenza fra le imprese - afferma che il possesso del requisito della capacità tecnico-professionale deve valutarsi lotto per lotto e non cumulativamente. Conseguentemente, una volta individuati i lotti per i quali è possibile partecipare, la stazione appaltante deve verificare che l'impresa abbia somministrato, nel triennio precedente, forniture analoghe per un valore almeno pari alla somma dei valori posti a base d'asta per i lotti per i quali può in concreto concorrere.

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