L’esclusione per assenza della firma digitale sulla dichiarazione integrativa al DGUE (con firma autografa e fotocopia documento d’identità) è illegittima

Paola Martiello
05 Luglio 2018

L'esclusione dalla gara basata sull'assenza della firma digitale in una dichiarazione integrativa del DGUE, comunque sottoscritta sull'atto cartaceo, convertito in pdf, e corredata da documento di identità è illegittima. Tali modalità sono infatti conformi agli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005. L'invio alla S.A. per il tramite della piattaforma telematica SISGAP, assicura peraltro lo standard qualitativo, rendendo certi la provenienza ed il contenuto della dichiarazione.

Il caso. La questione posta all'attenzione del Collegio concerne la valutazione circa l'esclusione da una procedura aperta di gara, di un concorrente a causa dell'invio della documentazione richiesta priva di firma digitale così come prescritto dal disciplinare.

In particolare il Collegio è chiamato a valutare se, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs n. 50 del 2016, possa ritenersi legittima l'esclusione del concorrente che, a seguito del soccorso istruttorio attivato dalla Stazione appaltante, pur omettendo per errore la firma digitale, abbia reso disponibili i dati mancanti mediante dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in forma cartacea e trasformata in documento elettronico pdf, con in allegato copia del documento d'identità del sottoscrittore e poi caricato sul sistema SISGAP.

La soluzione. Il Giudice di prime cure, ritenendo fondata la doglianza sollevata dal ricorrente, ha osservato che - sul presupposto dell'incontestata tempestività dell'integrazione richiesta dalla Stazione appaltante - non possono configurarsi dubbi circa la provenienza da parte della ricorrente della documentazione inoltrata, nonostante l'omessa sottoscrizione con firma digitale del documento.

Ed infatti, rileva il Collegio, la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto.

Il documento, dunque - sebbene privo di firma digitale - se redatto, come nel caso di specie, in forma analogica e, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf. è conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, e 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005. Ed infatti, osserva il TAR, anche il Codice dell'amministrazione digitale consente l'inoltro per via telematica alle P.A. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono “(…) sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità”, come accaduto nel caso di specie.

Infine, rileva il Collegio, l'inoltro alla Stazione appaltante dell'integrazione del DGUE avvenuto per il tramite della piattaforma SISGAP, sulla quale la ricorrente si è regolarmente registrata, ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, depositato l'offerta ed adempiuto a tutti i successivi incombenti assicura peraltro lo standard qualitativo, rendendo certi la provenienza ed il contenuto della stessa.

In conclusione. Il Collegio afferma l'illegittimità dell'esclusione, in quanto connotata da un inutile formalismo, contrastante rispetto alle recenti evoluzioni normative - eurounitarie e nazionali - e agli attuali approdi giurisprudenziali, orientati a preservare, in un'ottica sostanzialistica, la concorrenza tra operatori economici, in un perimetro di regole chiare, nonché tassative quanto alle ipotesi di esclusione.

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