Orario per il deposito di memorie e documenti nel PAT: non oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito

Paola Martiello
05 Luglio 2018

Sebbene il deposito di atti e documenti, nel processo amministrativo telematico, sia possibile fino alle ore 24.00, tale termine si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (al momento del deposito) già fissata o già nota la data. Il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti in funzione di un'udienza, camerale o pubblica, si considera pertanto effettuato il giorno successivo ed è dunque tardivo.

Il caso. La questione affrontata dal Collegio nella pronuncia in epigrafe attiene alla valutazione dell''orario che le parti devono rispettare per il deposito delle memorie e documenti nel procedimento amministrativo.

In particolare il giudice di prime cure è stato chiamato a valutare se possano essere utilizzati ai fini del giudizio la memoria e gli atti depositati dalla stazione appaltante resistente alle ore 17:03 dell'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti.

La soluzione. Sul punto il Collegio osserva che l'art. 55, comma 5, c.p.a. stabilisce che «le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di Consiglio». Non sono utilizzabili, chiarisce il Consiglio, ai fini del giudizio la memoria e gli atti depositati oltre le ore 12.00 in quanto il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00 ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti, ove avvenga oltre le ore 12:00, si considera effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.

Sul punto, il Tribunale richiama e condivide quanto precisato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa il quale nella pronuncia del 6 giugno 2018, n. 344 aveva già rilevato che “l'art. 4 dell'allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. - nella parte in cui dispone che è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno consentito e, dall'altro, che agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo- deve intendersi nel senso che il primo termine delle ore 24:00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un'udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito.

In conclusione. il Collegio ritiene che il termine ultimo di deposito in via telematica delle memorie e documenti sia rappresentato dalle ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito ed i depositi posti in essere dopo tale orario si considerano effettuati il giorno successivo e sono dunque tardivi. Tale orario rappresenta un termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136).