Orario per il deposito di memorie e documenti nel PAT: non oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito
05 Luglio 2018
Il caso. La questione affrontata dal Collegio nella pronuncia in epigrafe attiene alla valutazione dell''orario che le parti devono rispettare per il deposito delle memorie e documenti nel procedimento amministrativo. In particolare il giudice di prime cure è stato chiamato a valutare se possano essere utilizzati ai fini del giudizio la memoria e gli atti depositati dalla stazione appaltante resistente alle ore 17:03 dell'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti.
La soluzione. Sul punto il Collegio osserva che l'art. 55, comma 5, c.p.a. stabilisce che «le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di Consiglio». Non sono utilizzabili, chiarisce il Consiglio, ai fini del giudizio la memoria e gli atti depositati oltre le ore 12.00 in quanto il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00 ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti, ove avvenga oltre le ore 12:00, si considera effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo. Sul punto, il Tribunale richiama e condivide quanto precisato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa il quale nella pronuncia del 6 giugno 2018, n. 344 aveva già rilevato che “l'art. 4 dell'allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. - nella parte in cui dispone che è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno consentito e, dall'altro, che agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo- deve intendersi nel senso che il primo termine delle ore 24:00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un'udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito.
In conclusione. il Collegio ritiene che il termine ultimo di deposito in via telematica delle memorie e documenti sia rappresentato dalle ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito ed i depositi posti in essere dopo tale orario si considerano effettuati il giorno successivo e sono dunque tardivi. Tale orario rappresenta un termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136). Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenziali |