Regolamento recante la disciplina della partecipazione a procedimenti di regolazione ANAC e metodologia di acquisizione e analisi dati rilevanti per AIR e VIR

13 Luglio 2018

L'ANAC ha emanato il nuovo Regolamento per la disciplina della partecipazione a procedimenti di regolazione e di una metodologia di acquisizione e analisi dati rilevanti per AIR e VIR

Il Regolamento ANAC del 13 giugno disciplina la partecipazione ai procedimenti di regolazione indetti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché le procedure e le modalità di svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica di impatto della regolazione (VIR).

L'Autorità favorisce la massima partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di regolazione e, a tal fine, garantisce la trasparenza dei processi decisionali attraverso la pubblicazione tempestiva sul proprio sito internet delle notizie e dei documenti di interesse.

Il Regolamento prevede che sono sottoposti a consultazione gli atti di carattere generale comunque denominati, nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, purché ciò non risulti incompatibile con le esigenze di opportunità o di urgenza. Il Regolamento individua altresì gli atti non sottoposti a consultazione.

Con riferimento agli atti da sottoporre a consultazione, il Regolamento stabilisce che gli Uffici competenti predispongano una proposta di documento di consultazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio può sottoporne l'analisi a tavoli tecnici di consultazione, espressione dei soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella materia da esaminare: a titolo esemplificativo il Regolamento menziona le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici oppure delle pubbliche amministrazioni. Il Consiglio approva quindi il documento di consultazione e delibera l'avvio del procedimento per l'adozione dell'atto regolatorio, indicando la modalità di consultazione preventiva ritenuta più idonea, di regola aperta al pubblico e con l'ausilio di tecnologie telematiche. I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte che vengono pubblicate in versione integrale sul sito internet dell'Autorità, purché pervenute entro il termine stabilito. Ai fini dell'adozione dell'atto finale, l'Autorità prende in considerazione solo le osservazioni strettamente pertinenti all'oggetto della consultazione e utili all'assunzione delle scelte di competenza.

Se all'esito della prima consultazione permane la necessità di acquisire ulteriori informazioni su specifiche questioni, l'Autorità procede a una seconda consultazione incentrata prevalentemente sui punti controversi. Il secondo documento di consultazione contiene la bozza di atto che l'Autorità intende adottare, e indica eventuali punti sui quali l'Autorità ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi.

Quando gli atti regolatori riguardino questioni di particolare rilevanza per il mercato o producano effetti su un numero elevato di destinatari, purché sussista un ampio potere discrezionale per la ponderazione degli interessi coinvolti, l'Autorità può sottoporre i predetti atti, oltre che a consultazione pubblica, anche all'Analisi di impatto della regolazione (A.I.R.), finalizzata a valutare gli effetti dell'intervento regolatorio sul mercato.

Il Regolamento stabilisce inoltre che i provvedimenti per la cui approvazione è stata adottata una procedura AIR, nonché i provvedimenti ritenuti di particolare interesse o che hanno avuto un significativo impatto sul mercato sono, di regola, sottoposti anche alla Verifica di impatto della regolazione (V.I.R.).

La Verifica di impatto della regolazione consente di valutare a posteriori l'effetto delle regole introdotte sui soggetti destinatari degli atti regolatori, verificando il raggiungimento degli obiettivi attesi e individuando eventuali correttivi da introdurre. Le risultanze della verifica sono riportate in un'apposita relazione (relazione VIR) pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.