Esclusione delle coppie same sex dalla PMA: sollevata questione di legittimità costituzionale
05 Luglio 2018
Il caso. Una coppia, dopo aver contratto unione civile, ha chiesto alla locale Azienda Sanitaria di accedere alle tecniche di PMA nell'ambito di un progetto di genitorialità condivisa. Il responsabile aveva loro opposto un rifiuto fondato sul dettato dell'art. 5 l. n. 40/2004 che prevede tra i requisiti soggettivi dell'accesso alle tecniche di “riproduzione assistita” solo quelle di sesso diverso. A fronte del rifiuto le due componenti l'unione civile hanno chiesto al Tribunale di ordinare, ex art. 700 c.p.c. di ordinare all'Azienda Sanitaria di consentire loro l'accesso alle tecniche di PMA, sollevando in via pregiudiziale questione di legittimità costituzionale.
Leso il diritto alla genitorialità e alla procreazione. Secondo il Tribunale, la questione di legittimità costituzionale nel caso in esame appare rilevante e non manifestamente infondata. L'espresso divieto di ricorrere alla PMA previsto dall'art. 5 per le coppie same sex biologicamente compatibili con tale pratica e la relativa sanzione ex art. 12 l. n. 40/2004 appaiono effettivamente in contrasto con gli artt. 2, 3, 31, comma 1, 32, comma 1, e 117 Cost. in quanto:
Pertanto, poiché non risulta possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme citate né una loro diretta disapplicazione, il Tribunale di Pordenone solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, comma 2, 9 e 10, l. n. 40/2004 per contrasto con gli artt. 2, 3, 31, comma 2, 32, comma 1, 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU nella parte in cui, rispettivamente, limitano l'accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso e sanzionano chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso. |