Apologia di terrorismo di matrice islamica. I confini della fattispecie di reato e gli elementi distintivi con la condotta di istigazione

05 Luglio 2018

La questione sollevata dal caso in esame attiene alla configurabilità, in relazione alla vicenda in esame, del reato di apologia del terrorismo, ex art. 414 c.p. Quando è possibile affermare che la condotta di un soggetto configuri il reato di cui all'art. 414 c.p.?
Abstract

Il tribunale di Caltanissetta, con la sentenza in commento, ha ritenuto sussistente il reato di apologia del terrorismo, di cui all'art. 414 c.p., in tutti i suoi elementi, nei confronti di un cittadino pachistano di fede islamico-sunnita, introdottosi clandestinamente in Italia. In particolare, la sentenza si sofferma, in maniera chiara e completa, sui presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dal Legislatore ai fini della configurabilità del reato citato.

Il caso

Il caso riguardava B.M., un cittadino pachistano di fede islamico-sunnita che, introdottosi clandestinamente in Italia nel 2014, veniva prima collocato presso una struttura di accoglienza di Siracusa e successivamente ospitato in un centro di prima accoglienza di Piazza Armerina. Le indagini nei suoi confronti partivano da una fonte interna all'ultima struttura di permanenza dell'ospite, che segnalava la pericolosità dell'imputato e un serie di circostanze, poi riscontrate dagli investigatori successivamente. Peraltro, lo stesso imputato, nell'audizione resa dinanzi alla locale Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ammetteva di essere stato formato all'uso delle armi per finalità terroristiche dal gruppo Jamad Dagwa, pur non condividendone gli scopi.

Emergeva, poi, come l'imputato avesse attivato, nel periodo di permanenza a Piazza Armerina, diverse schede mobili, contraddistinte da un notevole traffico in entrata e in uscita, sia con numeri di telefonia mobile italiani, che con utenze in uso a soggetti provenienti dal Pakistan, dagli Emirati Arabi, dall'Indonesia, dall'Austria, dal Regno unito e dalla Germania. Oltretutto lo stesso imputato, prima dell'audizione citata, dichiarava, al momento della compilazione del modello preliminare all'istruttoria della domanda volta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, di appartenere all'organizzazione religiosa musulmana denominata Ale Sunah.

Gli organi inquirenti, però, accertavano come la detta associazione fosse conosciuta anche con il nominativo Ahle Sunnah Wal Jamaat e fosse ritenuta vicina all'organizzazione terroristica Al Qaeda, nota per la sua attività criminosa e responsabile di gravi fatti di sangue in Pakistan.

Venivano, poi, riportati nella pronuncia di primo grado gli esiti dell'analisi dei profili facebook riconducibili all'imputato.

Innanzitutto, per ciò che concerneva il profilo X.A., il giudice di primo grado, rilevava come l'uso esclusivo dell'account da parte dell'imputato fosse stato oggetto di ammissione da parte dello stesso. Tale profilo, in particolare, riportava foto, vignette e altre immagini accompagnate da didascalie ritenute di contenuto apologetico.

Nella sentenza di prime cure venivano, inoltre, riportati altri documenti, sempre reputati di contenuto apologetico, postati su un secondo profilo facebook (C.M.U.m.A.). In relazione ad esso il Gup precisava che, nonostante l'esito negativo degli accertamenti tecnici quanto all'individuazione specifica dei luoghi fisici e telematici dai quali si era fatto accesso, la riconducibilità dello stesso profilo all'imputato discendeva dalla visualizzazione di diverse foto pubblicate in detto account ritraenti la sua effigie, poste in raffronto con foto che con certezza ritraevano la sua persona.

Secondo il Gup, quanto emerso dai citati profili social doveva necessariamente essere correlato al tenore delle conversazioni telefoniche intercettate relative alle utenze in uso al B., nelle quali lo stesso si mostrava cauto, riprendendo i suoi interlocutori in caso di riferimenti espliciti ai precedenti addestramenti all'uso delle armi ricevuti nella terra di origine.

Inoltre, anche nel cellulare dell'imputato, sequestrato in occasione dell'esecuzione di una misura cautelare applicata nei suoi confronti, si rinvenivano fotografie di tenore apologetico del tutto analogo a quello delle immagini estrapolate dai profili facebook di cui sopra. Infine, nell'agendina telefonica del B. si rinvenivano altri elementi idonei a corroborare l'accusa; il riferimento è, ad esempio, alla circostanza per cui accanto al nominativo Jombem veniva riportato l'indirizzo mail associato al secondo profilo facebook anzidetto con accanto cifre e numeri riconducibili ad una password.

La sentenza di primo grado illustrava, pertanto, in dettaglio le ragioni dell'inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato, in particolare in punto di negazione dei suoi contatti con esponenti del gruppo terroristico di cui pubblicizzava su facebook le gesta, di comprensione del pieno significato della parola Jihad, di possesso di una adeguata formazione culturale e religiosa e di conoscenza della stessa lingua araba.

Ricostruito il compendio probatorio, il Gup nella pronuncia, infine, analizzava i principi giurisprudenziali elaborati in materia, confermando la qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato.

Proponeva appello la difesa affermando la mancanza di prova certa della riconducibilità all'imputato del secondo profilo facebook, in assenza di accertamenti tecnici conducenti e considerata la possibilità da parte di altri utenti di inserire delle foto riconducibili al ricorrente. Sosteneva, poi, la natura non apologetica delle immagini caricate, ivi comprese quelle dove compare un'arma, tenuto conto che finanche le bandiere di taluni Stati le raffigurano senza che si pongano particolari problemi; nonché l'irrilevanza della provenienza e vicinanza geografica dell'imputato rispetto all'area territoriale in cui opera l'associazione Sipah-e-Sahaba Pakistan, posto che tutti gli Stati ormai recano all'interno delle organizzazioni terroristiche.

In relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, invece, la difesa censurava l'omessa motivazione sulla concretezza del pericolo all'ordine pubblico e sulla idoneità delle condotte del B. ad indurre i terzi destinatari a commettere altri delitti dello stesso genere, con permanenza nell'alveo della libera manifestazione del pensiero, tenuto conto anche dell'assenza di qualsiasi indagine in ordine alla capacità dei destinatari di recepire l'istigazione e di portare a compimento atti di natura terroristica e l'assenza del requisito della pubblicità delle condotte poste in essere, in quanto per lo più si trattava di dialoghi ed immagini scambiati a mezzo telefono con specifici terzi.

Le questioni affrontate dalla Corte d'appello di Caltanissetta

La questione sollevata dal caso in esame attiene alla configurabilità, in relazione alla vicenda in esame, del reato di apologia del terrorismo, ex art. 414 c.p. Quando è possibile affermare che la condotta di un soggetto configuri il reato di cui all'art. 414 c.p.?

La Corte d'appello di Caltanissetta, per stabilire se la condotta dell'imputato configuri la fattispecie di apologia del terrorismo, svolge un'analisi approfondita relativamente ad una pluralità di aspetti che attengono al reato di cui all'art. 414 c.p.

Innanzitutto, il tribunale di merito interessato rigetta il primo motivo di gravame riguardante la non paternità di entrambi i profili facebook riconducibili all'imputato.

Più specificamente, con riferimento al primo profilo, depongono nel senso di detta riconducibilità: a) gli accertamenti tecnici effettuati dalla P.G. sugli indirizzi IP associati alla navigazione internet; b) la circostanza per cui nell'anagrafica dell'account facebook in parola era aggiunta l'utenza mobile ritenuta in uso all'interessato ed oggetto di intercettazione telefonica; c) e, infine, le ammissioni sul punto da parte dello stesso B. in sede di interrogatorio di garanzia, di giudizio di primo grado e di appello.

Con riferimento, invece, al secondo account, se è vero che gli accertamenti tecnici non avevano condotto all'individuazione specifica dei luoghi fisici e telematici cui si è fatto accesso, come già chiarito nella sentenza impugnata, la riconducibilità all'imputato, secondo la Corte di appello, discende dall'analisi di diverse foto pubblicate nello stesso profilo ritraenti la sua immagine, poste in raffronto con fotografie che certamente riproducevano la sua persona; nonché dalle fotografie rinvenute nel suo cellulare, corredate da sovrascritture, dello stesso tenore di quelle estrapolato dai profili social di cui sopra. A ciò si aggiunga che nell'agendina telefonica sequestrata all'appellante, come già chiarito dalla sentenza appellata, si rinveniva il nominativo Jombem con accanto l'indirizzo mail associato al detto profilo facebook e delle cifre e numeri plausibilmente riconducibili a una password.

Infine, anche l'affermazione del B. con riguardo alla riconducibilità del detto account a un terzo estraneo risulta monca, in quanto non accompagnata dall'identificazione di tale soggetto. Oltretutto non risulta chiaro l'interesse di tale terzo a ‘postare' su facebook messaggi inneggianti alla jihad spacciandosi per l'imputato.

Per le ragioni suddette, le dichiarazioni dell'appellante sul punto risultano inattendibili.

Nella motivazione della sentenza, per ragioni di chiarezza espositiva, peraltro, vengono riportati i documenti fotografici e didascalici più significativi presenti negli account facebook citati fra l'autunno del 2014 e quello del 2015, riportandone la descrizione operata nelle varie annotazioni di P.G. e nella sentenza impugnata.

La Corte si concentra anche sul profilo psicologico dell'autore.

In particolare, come accennato, sono riportati nella pronuncia di primo grado delle fotografie con didascalie estrapolate dal telefonino sequestrato all'appellante e oggetto di probabile scambio con specifici terzi, nonché alcuni dialoghi intercettati fra l'imputato e diversi interlocutori. Il loro contenuto svela, secondo i giudici di secondo grado, una piena adesione dell'imputato al programma jihadista portato avanti dal gruppo Sipah e Sahaba Pakistan e il mantenimento di una significativa rete relazionale con soggetti accomunati dalla causa terroristica. Ad esempio, con riguardo alle intercettazioni sulle utenze telefoniche, non possono passare inosservati, secondo la Corte, alcuni dialoghi intrattenuti dall'imputato con vari interlocutori che svelano tratti essenziali del suo vissuto, della sua personalità e del contesto in cui si muove, stridenti con quanto lo stesso intendeva far valere dinanzi all'autorità giudiziaria.

Quelle esposte risultano essere circostanze determinanti nel delineare la personalità e il contesto delle condotte istigatorie e apologetiche.

(Segue). Gli approdi della giurisprudenza in relazione al reato di cui all'art. 414 c.p.

Chiariti i profili fattuali della vicenda, al fine di procedere alla corretta qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato, la Corte di appello di Caltanissetta richiama gli approdi ermeneutici più recenti relativi al reato di cui all'art. 414 c.p., con particolare riguardo alla commissione di delitti in materia di terrorismo.

Più specificamente, l'art. 414 c.p., rubricato Istigazione a delinquere, contempla due ipotesi distinte: l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato, che dal Legislatore vengono equiparate ai fini della pena, nonostante presentino profili strutturali differenti.

L'istigazione a delinquere costituisce una deroga all'art. 115 c.p., rubricato Accordo per commettere un reato. Istigazione, che esclude la punibilità dell'istigazione a commettere un reato non seguita dalla sua effettiva commissione. Per istigazione, in particolare, si intende la determinazione o il rafforzamento in altri di un determinato proposito criminoso. Tuttavia, tale eccitamento non è necessario che giunga a indicare il fatto istigato con un preciso nomen juris, secondo una specifica qualificazione giuridica, ritenendosi sufficiente una determinazione dei suoi elementi fattuali e dei suoi presupposti atti ad inquadrarlo in una figura di reato.

Nell'apologia, invece, l'incitamento (che, a differenza della fattispecie di istigazione, può riguardare esclusivamente delitti, non anche le contravvenzioni) è indiretto e la condotta incriminata si invera nell'esaltazione di un crimine in forme tali da comportare il rischio di compimento di simili fatti delittuosi da parte di terzi indeterminati.

Entrambe le condotte devono essere attuate pubblicamente o col mezzo della stampa o in un luogo e in circostanza non private.

Peraltro, sul punto la Suprema Corte ha recentemente chiarito, seppur in relazione ad altro reato, che «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca ‘facebook' integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere ‘col mezzo della stampa', non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico […] limitandosi a un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata e instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema» (Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 2016, n. 4873). Pertanto, se l'uso della bacheca facebook può essere elemento costitutivo della diffamazione, lo stesso deve valere per l'art. 414 c.p.

Inoltre, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 414 cpv. c.p. in relazione all'art. 21, comma 1, Cost., ha precisato che la norma codicistica non comprime la libertà di manifestazione del pensiero, essendo diretta solo alla repressione di quelle attività che si rivelano concretamente idonee a provocare la commissione dei delitti (Corte cost., 4 maggio 1970, n. 65).

Dunque, per potersi configurare il reato di cui all'art. 414 c.p., da un lato, è richiesto che la condotta, per le modalità in cui viene realizzata, deve integrare un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, dall'altro, però, occorre tenere a mente che «la libertà di manifestazione del pensiero non può ritenersi assoluta, ma deve trovare limiti nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nella esigenza di prevenire o far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema» (Cass. pen., Sez. I, 18 marzo 1983, n. 8236).

In forza di tale insegnamento, nella pronuncia d'appello in commento si legge che, ai fini dell'integrazione del delitto in esame, non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso ma occorre, piuttosto, che il comportamento dell'agente sia tale, per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio effettivo della consumazione di altri reati lesivi di interessi della stessa tipologia di quelli offesi dal crimine esaltato (Cass. pen., Sez. I, 6 ottobre 2015, n. 47489).

Quanto alla questione dell'accertamento dell'idoneità dell'esaltazione del fatto criminoso a determinare il concreto pericolo di consumazione di altri reati occorre fare riferimento a un giudizio ex ante a base totale (alla stregua della c.d. concezione realistica del tentativo punibile), che investa, quindi, i dati conosciuti o conoscibili dall'agente e quelli comunque esistenti al momento della realizzazione della condotta.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è ritenuto sufficiente il dolo generico, inteso quale mera coscienza e volontà del fatto pubblico di istigazione o di apologia.

Nel 2005, inoltre, nel corpo della norma è stata introdotta una circostanza aggravante a effetto speciale per le ipotesi in cui l'istigazione o l'apologia riguardino delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità, nella consapevolezza della crescente diffusione di fenomeni delittuosi di questo tipo. Nell'ultimo comma, poi, la clausola di riserva fuori dai casi di cui all'art. 302 risolve in radice possibili problemi di interferenza con altre norme, sicché, nel caso di istigazione pubblica in incertam personam o di apologia avente il medesimo oggetto, opererebbe solo la norma in esame.

Per l'individuazione dei delitti di terrorismo fondamentale è l'art. 270-sexies c.p., dal quale emerge che la condotta con finalità di terrorismo si compone di tre elementi:

  • un elemento oggettivo, consistente nell'idoneità della condotta ad arrecare un grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale;
  • un elemento soggettivo, che si invera in tre diverse finalità, tra loro alternative, che devono connotare la condotta (dolo specifico): intimidire la popolazione; costringere i pubblici poteri o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali di un Paese o di un'organizzazione internazionale;
  • un elemento di chiusura che rinvia alle altre condotte definite terroristiche in base a convenzioni o norme internazionali.

Ciò posto, in assenza di dati interpretativi di segno contrario, si ritiene che possano essere oggetto di istigazione e/o apologia tutti i delitti in materia di terrorismo (Cass. pen., Sez. I, 6 ottobre 2015, n. 47489 cit.).

Proprio in tema di reato associativo occorre, peraltro, specificare come sia pacifica l'irrilevanza della durata dell'operatività dell'associazione, nonché la limitazione della sua attività a un determinato ambito territoriale. Proprio sul punto la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare come il delitto in questione possa perfezionarsi anche attraverso la formazione di un sodalizio che realizzi anche solo una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, come, ad esempio, il proselitismo, la diffusione di documenti di propaganda o l'assistenza agli associati.

Possono, poi, essere oggetto di istigazione o apologia condotte terroristiche che trovano realizzazione in modalità solipsistiche quali, per esempio, l'autoaddestramento (270-quinquies c.p.), essendo la fattispecie in esame volta anche a presidiare il pericoloso fenomeno dei c.d. lupi solitari.

Infine, è da rilevare che nel 2015 è stata introdotta, al terzo e quarto comma dell'art. 414 c.p., la circostanza aggravante della commissione del fatto attraverso strumenti informatici o telematici. Si ritiene che essa faccia riferimento a tutti gli strumenti informatici che consentono la comunicazione intersoggettiva, quali computer, smartphone o tablet, con esclusione del semplice mezzo del telefono, sia in quanto di per sé non comporta alcuna elaborazione di dati attraverso ‘programmi', sia perché, da un punto di vista sistematico, la distinzione è già operata a livello codicistico (si pensi, ad esempio, all'art. 616, comma 4, c.p.).

Il fondamento dell'aggravante risiede nella più rigorosa punizione di colui il quale si dimostra più pericoloso, in quanto dotato della capacità tecnica aggiuntiva di utilizzare gli strumenti informatici, e, dunque, capace di raggiungere un numero superiore di persone e di indirizzarle verso il terrorismo partendo dalla c.d. jihad virtuale.

In conclusione

Alla luce della ricostruzione operata, secondo la Corte d'appello di Caltanissetta la condotta materiale posta in essere dall'appellante integra la fattispecie di reato contestata allo stesso, sia per quanto attiene ai requisiti oggettivi, che soggettivi.

Secondo la Corte sussiste, in primo luogo, il presupposto della pubblicità.

Difatti, risulta, dagli accertamenti di P.G. e da tutti gli elementi valorizzati in motivazione, come l'imputato abbia diffuso fotografie, video, documenti e frasi nella parte visibile a tutti dei suoi account facebook, cioè nella parte accessibile a chiunque. Peraltro, la pubblicità non verrebbe meno nemmeno nelle ipotesi di ‘post' visionabili dai soli ‘amici', alla luce dei numerosi contatti collegati ai due account e alla facilità con cui in generale le informazioni possono circolare su facebook.

È evidente, inoltre, la piena consapevolezza dell'imputato di utilizzare un sito internet che avrebbe permesso la potenziale diffusività delle pubblicazioni, tanto da aver fatto ricorso a ben due distinti profili, invitando i destinatari virtuali ad approvare il contenuto dei suoi ‘post' con i ‘mi piace' ed a diffonderli ulteriormente.

Detto ciò, reputa la Corte di appello che debba altresì confermarsi la natura istigatrice o apologetica delle immagini, dei video e degli altri documenti pubblicati dall'imputato sui suoi profili social. Come già fatto dal giudice di primo grado.

Difatti, proprio seguendo le coordinate interpretative espresse dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità già citate è ben possibile desumere che il comportamento di B.M. sia stato, per il contenuto intrinseco di quanto pubblicato, per la condizione personale dello stesso e per le circostanze di fatto in cui si è esplicato, tale da determinare il pericolo concreto di consumazione di reati lesivi di interessi omologhi a quello esaltato, cioè di delitti in materia di terrorismo.

Quanto al contenuto intrinseco dei post pubblicati dall'appellante si pensi al frequente ed espresso richiamo alla jihad e alla possibilità del ‘martirio'; alla sollecitazione alla creazione di “un gruppo” allo scopo di raggiungere con più efficacia gli scopi della guerra santa, apparendo palese l'attività di proselitismo; all'esaltazione delle gesta di alcuni terroristi e all'incitamento all'odio contro i popoli. Vi è, poi, un costante richiamo all'associazione terroristica denominata Sipah e Sahaba, ritenuta responsabile in Pakistan di diversi attentati.

Nella pronuncia si osserva, inoltre, come il vessillo di Sipah e Sahaba, che presenta una pistola semiautomatica, ha rappresentato per diversi mesi l'immagine di copertina di uno dei due profili social dell'imputato, come tale visibile da tutti gli internauti, non essendo possibile rispetto a essa alcuna restrizione della privacy. Sul punto risulta del tutto fuorviante la similitudine sostenuta dalla difesa alle bandiere di altri Paesi che riportano delle armi, posto che si tratta di Stati il cui vessillo reca un accostamento fra colori e strumenti atti a offendere al solo scopo di richiamare momenti di unità nazionale, quali l'uscita dall'epoca del colonialismo, non ad adombrare azioni di sostegno ad un'organizzazione di matrice terroristica.

Proprio l'uso di un linguaggio fotografico e didascalico che attinge all'universo militare e paramilitare tradisce l'adesione da parte del B. al compimento di atti terroristici quale strumento principale per imporre quella radicale visione del mondo e dei rapporti umani.

Il contenuto intrinseco di quanto postato sul social network suddetto, poi, acquista significato ai fini della sussunzione nella fattispecie contestata ove si ponga mente al profilo personologico e relazionale dell'imputato, per come emerge dalle intercettazioni e da quanto rinvenuto nella memoria del suo telefonino.

Quanto, invece, al motivo d'appello relativo all'omesso approfondimento della concreta capacità dei destinatari di recepire i messaggi istigatori e portare a compimento atti di natura terroristica, depone in senso positivo la circostanza per cui gli interlocutori delle captazioni (sia telefoniche, che ambientali) siano consapevoli del significato dei post dell'imputato e talvolta ne appaiono condividere l'estremismo, pur criticandone l'esplicitazione plateale, oltre al fatto che gran parte dei simpatizzanti dei profili facebook dell'indagato presentano un vissuto criminale, disvelando quantomeno una refrattarietà al rispetto delle regole giuridico-sociali di convivenza pacifica.

Alla luce degli elementi esposti, secondo la Corte di appello di Caltanissetta, può, pertanto, ritenersi che il comportamento posto in essere dal B. risulta concretamente idoneo a provocare in altri la commissione di azioni terroristiche o quantomeno indurre terzi ad aderire ad organizzazioni di questa natura, situazione che rende operativa anche l'aggravante della finalità di terrorismo. La stessa, in particolare, sussiste, sulla scorta della giurisprudenza riportata.

Correttamente contestata, infine, secondo la Corte di Appello, è anche la circostanza aggravante dell'uso di strumenti informatici e telematici, posto il largo ricorso da parte dell'appellante di dispositivi mobili e l'uso di connessioni internet messe a disposizione nel centro di accoglienza in cui lo stesso si trovava per diffondere i documenti apologetici.

Detto ciò, è da evidenziare come le singole fotografie e didascalie delle quali si ravvisa la natura apologetica e che, pertanto, integrano autonoma violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p., costituiscono evidente espressione di un unico disegno criminoso, inteso sia nella sua accezione intellettiva, di preventiva rappresentazione mentale per grandi linee dei diversi episodi criminosi, sia nella sua accezione funzionale, come si evince dall'evidente strumentalità di tutte le condotte ad esaltare la Jihad ed indurre i terzi ad abbracciare il martirio.

In conclusione

La Corte d'appello di Caltanissetta, dopo aver ricostruito in maniera molto precisa, sulla scia della sentenza di primo grado, i presupposti oggettivi e soggettivi per la sussistenza del reato di cui all'art. 414 c.p. e il quadro probatorio a carico dell'imputato, conclude nel senso della sussistenza in capo allo stesso della fattispecie contestata, avendo con la sua condotta, per il contenuto intrinseco di quanto pubblicato sui profili social di sua pertinenza, per la condizione personale dello stesso e per le circostanze di fatto in cui si è mosso, determinato il pericolo concreto di consumazione dei reati in materia di terrorismo a lui contestati.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario