L'applicazione del rito “superaccelerato” di cui all’art. 120, comma 2bis, c.p.a.

Redazione Scientifica
03 Luglio 2018

Il rito superaccelerato di cui all'art. 120 c. 2bis CPA non è riferibile alle ipotesi di inammissibilità che non emergono dall'esame documentale delle domande di...

Il rito superaccelerato di cui all'art. 120 c. 2-bis c.p.a. non è riferibile alle ipotesi di inammissibilità che non emergono dall'esame documentale delle domande di partecipazione e delle dichiarazioni ad esse inerenti, ma che presuppongono un'attività di verifica ed eventualmente un'istruttoria che la stazione appaltante può, nell'esercizio dei poteri di cui dispone, svolgere in una fase successiva della procedura, ossia in sede di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti solo dichiarati al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Secondo il TAR, infatti, queste ultime contestazioni non sono deducibili ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., perché attengono a poteri della stazione appaltante non ancora esercitati nelle fasi iniziali della gara (ai sensi dell'art 34 c.p.a.).

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