Sugli elenchi di indirizzi pec della PA utilizzabili per effettuare le notifiche.

Simone Abrate
06 Luglio 2018

Deve intendersi regolarmente effettuata la notificazione del ricorso via pec all'indirizzo indicato nel registro IPA se l'Amministrazione non disponga dell'indirizzo pec nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 14 del d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40, e 16, co.12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.
Il caso. Il Tar Puglia si è pronunciato sull'eccezione di inammissibilità di un ricorso, notificato dal ricorrente all'Amministrazione all'indirizzo indicato nel registro IPA, posto che la stessa Amministrazione non dispone di un indirizzo pec nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 14 del d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40, e 16, co.12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. La soluzione del Tar Puglia. Il Tar Puglia ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione, opposta dal controinteressato nel corso del giudizio, precisando che la notifica all'indirizzo indicato nel registro IPA deve ritenersi validamente effettuata nel caso in cui l'Amministrazione resistente non disponga di un indirizzo PEC previsto dal registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La sentenza richiama la più recente giurisprudenza in materia, in base alla quale “dall'eventuale assenza nell'elenco ufficiale dell'indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non potrebbero comunque derivare preclusioni processuali per la parte privata” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744, richiamata da TAR Campania – Napoli, ordinanza 15 marzo 2018, n. 1653). Giova rilevare che la giurisprudenza citata muove da una visione sostanzialistica, affermando ad esempio che le modalità telematiche di notificazione e deposito degli atti, soprattutto riguardo al processo elettorale che prevede termini molto brevi, ed ancor di più in generale l'evoluzione tecnologica non possano risolversi in un ostacolo alla tutela giurisdizionale, qualora le difformità negli adempimenti processuali non siano accompagnate da alcun pregiudizio per il diritto di difesa delle controparti e per l'attività del giudice. Ne deriva, quindi, ogni eventuale vizio di notifica risulta sanato, ex art. 44, comma 3, c.p.a., dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente, e comunque dall'eventuale assenza nell'elenco ufficiale dell'indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono comunque derivare preclusioni processuali per la parte privata.

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