L’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 si applica anche al provvedimento di annullamento d’ufficio delle aggiudicazioni

09 Luglio 2018

Il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 si applica anche al provvedimento, emesso in autotutela, di annullamento d'ufficio della deliberazione di aggiudicazione di un contratto pubblico.

La fattispecie. Un operatore già risultato aggiudicatario di una gara di appalto per lavori pubblici, assegnato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si vedeva contestato dal Responsabile dell'U.T.C., nella successiva fase di trasmissione del primo stato di avanzamento dei lavori, l'esistenza di taluni vizi della procedura afferenti alla “insanabile e sostanziale difformità tra la prestazione messa a gara e l'offerta presentata in sede di gara”, tanto che la stessa amministrazione appaltante decideva di annullare d'ufficio l'aggiudicazione definitiva e gli atti di gara presupposti.

Avverso tali ultimi insorgeva, quindi, deducendo quale vizio di gravame, peraltro, la violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90, evidenziando a tal fine che la potestà di autotutela culminata nell'annullamento dell'aggiudicazione per vizi di legittimità era in ogni caso soggetta al limite temporale dei diciotto mesi ivi puntualmente individuato, con la conseguenza, nella fattispecie, che l'atto di ritiro impugnato doveva ritenersi tardivo perché adottato a distanza di oltre due anni dalla intervenuta aggiudicazione.

La soluzione. Il T.A.R. adito accoglie senza esitazioni il ricorso rilevando che la disposizione dettata dall'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 - secondo cui l'annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo può essere disposto entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi - si applica anche al caso di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione di un contratto pubblico, puntualizzando, altresì, che ai fini del rispetto di detto termine è necessario che l'adozione dell'atto di annullamento sia effettivamente avvenuta prima della sua scadenza, non essendo viceversa sufficiente il mero avvio dell'iter dell'autotutela. Né può assumere rilevanza la norma di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016 - secondo cui non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241 - tenuto conto che il provvedimento di annullamento in questione incide sulla procedura di gara attraverso la rimozione del suo atto conclusivo, laddove l'art. 108 cit. si riferisce allo scioglimento del contratto conseguente alle dinamiche del rapporto sinallagmatico.

L'ambito applicativo, in via generale, dell'art. 21 nonies è attualmente oggetto di particolare attenzione, sotto molteplici profili, da parte della giurisprudenza amministrativa, i cui recenti orientamenti interpretativi sono stati riassunti, e in parte criticati, da Maria Alessandra Sandulli, Autoannullamento dei provvedimenti ampliativi e falsa rappresentazione dei fatti: è superabile il termine di 18 mesi a prescindere dal giudicato penale?, in https://lamministrativista.it/articoli/focus/autoannullamento-dei-provvedimenti-ampliativi-e-falsa-rappresentazione-dei-fatti.

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