L’intesa tra i concorrenti della gara volta a allineare le loro politiche di prezzo legittima un provvedimento repressivo e sanzionatorio dell’AGCM

10 Luglio 2018

Sussiste un'intesa di carattere orizzontale ex art. 2 della legge 287/1990, ogniqualvolta si determini in modo illecito un allineamento tra le politiche di prezzo dei partecipanti alla gara alterandone l'andamento. Siffatta intesa è idonea a giustificare l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'AGCM.

Il caso. Con il provvedimento n. 25489 del 27 maggio 2015 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato l'esistenza di una unica intesa, consistente nel coordinamento delle offerte economiche di diverse imprese in relazione alle procedure selettive indette dalla RAI per la fornitura dei servizi di post-produzione per i programmi televisivi delle reti generaliste e dei canali tematici della stessa.

L'Autorità, aveva imposto alle imprese di astenersi dal porre in essere comportamenti analoghi in futuro e le aveva sanzionate in ragione della gravità e della durata delle infrazioni accertate.

Due tra le società sanzionate hanno impugnato il provvedimento innanzi al TAR, che ha accolto il ricorso, avendo ritenuto, in sostanza, non sufficienti le evidenze documentali, prodotte dall'AGCM, a provare la configurazione di un'intesa restrittiva della concorrenza.

Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità del provvedimento dell'AGCM.

In caso di violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 le condotte devono essere analizzate in modo complessivo. Il Consiglio di Stato nell'accogliere l'appello dell'Autorità ha evidenziato una serie di principi. In primo luogo il collegio ha ricordato che le singole condotte delle imprese devono essere analizzate non in modo atomistico, ma tenendo conto del quadro complessivo. Infatti in caso di intese restrittive, i comportamenti delle imprese presi isolatamente, potrebbero risultare privi di specifica rilevanza. Quando però si rivelino elementi di una fattispecie più complessa, come nel caso di specie, devono essere considerati quali “tasselli di un mosaico, i cui elementi non sono significativi di per sé, ma come parte di un disegno unitario, qualificabile quale intesa restrittiva della libertà di concorrenza… in tale ipotesi, è sufficiente che l'Autorità garante tracci un quadro indiziario coerente ed univoco, a fronte del quale spetta ai soggetti interessati fornire spiegazioni alternative alle conclusioni tratte nel provvedimento accertativo della violazione concorrenziale”(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 1 marzo 2012, n. 1192, cfr. anche Consiglio di Stato, 30 giugno 2016, n. 2947; Consiglio di Stato, 11 luglio 2016, n. 3047).

Il grado di intensità probatorio in materia di intese restrittive. In secondo luogo il Collegio ha condiviso e fatto propria la posizione della giurisprudenza in tema di acquisizione delle prove in relazione alla violazione della normativa antitrust. A tal proposito si è fatto presente che, di solito, le pratiche concordate e gli accordi anticoncorrenziali (entrambi forme collusive che condividono la medesima natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme in cui esse si manifestano; cfr. Corte Giust. UE, 5 dicembre 2013, C-449/11P), si svolgono in modo clandestino e, dunque, nella maggior parte dei casi, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza è dovuta all'emersione di coincidenze e indizi purché seri, precisi e concordanti. L'esistenza di una prova indiziaria, fa presente il collegio, non comporta necessariamente che la stessa abbia una forza probatoria attenuata (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2016, n. 294; Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2514).

La soluzione. Nel prisma delle suesposte considerazioniil Collegio ha accolto l'appello dal momento che le evidenze documentali riportate dall'AGCM hanno rappresentato elementi sufficienti a dimostrare la collusione tra le imprese. In particolare, ha ritenuto il Collegio che l'intesa illecita, posta in essere tra le imprese del settore, aveva effettivamente alterato l'andamento delle gare RAI tramite l'aumento dei prezzi di aggiudicazione. Al contempo, nell'ambito di una più ampia concertazione, l'intesa era finalizzata anche ad orientare i prezzi delle offerte future.

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