Scioglimento unioni civili: senza dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile il ricorso è improcedibile?Fonte: Trib. Novara , 5 luglio 2018
10 Luglio 2018
Il caso. Tizio ha chiesto al Tribunale di Novara di pronunciare lo scioglimento dell'unione civile celebrata con Caio. All'esito dell'udienza presidenziale, durante la quale il resistente, pur ritualmente notificato, è rimasto contumace, il Presidente ha autorizzato le parti a vivere separate con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione ma con l'obbligo di reciproco rispetto, fissando udienza dinanzi al Giudice istruttore. Quest'ultimo, all'udienza celebrata circa tre mesi dopo, rilevata la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale svolta da Tizio, ha dichiarato la contumacia di Caio e trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Tribunale in Camera di Consiglio.
Presupposti per lo scioglimento dell'unione civile. Qualora non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 3, nn. 1 e 2, lett. a), c), d), e) l. n. 898/1970 (il cui verificarsi non comporta uno scioglimento automatico ex lege ma rende solamente possibile lo scioglimento dell'unione attraverso sentenza pronunciata in esito ad un procedimento contenzioso, accordo davanti all'ufficiale di stato civile o accordo stipulato in esito a negoziazione assistita) l'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016 prevede la possibilità di sciogliere l'unione civile quando le parti ne abbiano manifestato la volontà (anche disgiuntamente) davanti all'ufficiale di stato civile. Tale dichiarazione non ha effetti dissolutivi di per sé ma è solo il presupposto per presentare, non prima del decorso del termine dilatorio di tre mesi indicato dalla norma, la domanda di scioglimento. Solamente dopo la dichiarazione e il decorso del termine di tre mesi, pertanto, sarà possibile intraprendere una delle strade individuate dal legislatore: quella giurisdizionale (con proposizione della domanda di divorzio congiunto o di divorzio in sede contenziosa) o quella stragiudiziale (in forma di negoziazione assistita o di scioglimento dell'unione davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile).
Conseguenze della mancata dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile. Il fatto che, nel caso di specie, non sia stata resa la dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile , secondo il Collegio, non preclude la possibilità di delibare la domanda di scioglimento dell'unione. Qualora l'attore abbia notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio al compagno, abbia ribadito in sede presidenziale la propria volontà di sciogliere il vincolo e, tra la fase presidenziale e il momento in cui viene emesso da parte del Tribunale il provvedimento definitorio del giudizio, sia trascorso un lasso di tempo pari o superiore a tre mesi, si deve ritenere che l'omissione della fase amministrativa innanzi all'ufficiale dello stato civile non pregiudichi la valutazione nel merito della domanda. L'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016, infatti, non qualifica espressamente tale dichiarazione come condizione di procedibilità dell'azione, né fa discendere alcuna conseguenza dall'inadempimento di tale incombente considerato soltanto come dies a quo per la decorrenza del termine di tre mesi al quale si deve riconoscere unicamente il significato di spatium deliberandi, momento di riflessione prodromico all'instaurazione del giudizio. Inoltre, si può ritenere che la rituale notifica del ricorso al partner possa tenere luogo all'invio della lettera raccomandata richiesta dalla lett. g-quinquies dell'art. 63 d.P.R. n. 396/2000, introdotta dal d.lgs. n. 5/2017, in quanto ugualmente idonea al raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge, notiziare in maniera formale il partner della propria volontà di sciogliere il vincolo. Il Tribunale di Novara, pertanto, accoglie la domanda attorea e pronuncia lo scioglimento dell'unione civile. |