La (non) applicabilità al PTT degli orari per le notifiche in proprio. La notifica nell'ultimo giorno

Marco Ligrani
11 Luglio 2018

La Cassazione è tornata a occuparsi degli orari delle notifiche telematiche in ambito civile stabilendo che l'invio della PEC oltre le 21 si intende perfezionato il giorno successivo. La questione non è di poco conto ove la notifica avvenga l'ultimo giorno utile: per questa ragione, la Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso perché tardivo, in quanto notificato oltre il termine di legge, previsto a pena di decadenza. Occorre, a questo punto, domandarsi se il principio stabilito in ambito civile sia applicabile anche al rito tributario telematico.
Premessa

Fonte: iltributario.it

La Corte di Cassazione è tornata a occuparsi degli orari delle notifiche telematiche in ambito civile, stabilendo che l'invio della PEC al di fuori degli orari previsti dall'art. 147 del c.p.c., ossia dopo le 21, si intende perfezionato il giorno successivo. La questione non è di poco conto, ove la notifica avvenga l'ultimo giorno utile: per questa ragione, la Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso perché tardivo, in quanto notificato oltre il termine di legge, previsto a pena di decadenza.

Occorre, a questo punto, domandarsi se il principio stabilito in ambito civile sia applicabile anche al rito tributario telematico, ove, infatti, la notifica del ricorso (e dell'appello) soggiace a una disciplina speciale. La questione, che da un punto di vista pratico riguarda solo l'ipotesi di notifica nell'ultimo giorno utile, consente di approfondire la natura della notifica tributaria telematica, rispetto alla corrispondente in ambito civile.

Le vicende sottoposte all'esame della Corte, come anticipato, hanno tutte riguardato la notifica, a mezzo PEC, del ricorso per Cassazione, quindi secondo il rito civile.

Il principio stabilito dalla Corte è che, in virtù dell'art. 16-septies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, gli orari previsti dall'art. 147 del codice di procedura civile, per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario, valgono anche in caso di notifica con le modalità telematiche (va ricordato che la Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 16 ottobre 2017, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16septies per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., “nella parte in cui prevede che “la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”).

In particolare, come ribadito nell'ordinanza 21 marzo 2018 n. 7079 (proprio della sezione tributaria), ultima in ordine di tempo, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, la stessa si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. Pertanto, come concluso dalla Corte, è inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione.

Il principio stabilito dalla Cassazione costituisce la diretta applicazione delle disposizioni in materia di notificazioni telematiche, che mantengono gli stessi vincoli di orario previsti per il rito civile.

La problematica in ambito tributario

V'è da chiedersi, dunque,

se il principio di diritto stabilito dalla Cassazione

possa estendersi anche al processo tributario telematico

, ove la notifica telematica, nei gradi di merito, è stata introdotta dallo scorso anno e costituisce, al momento, un'alternativa a quella cartacea “tradizionale”.

Il dubbio ha ragione di esistere in quanto la vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione attiene a una notifica effettuata

in proprio

dall'avvocato difensore nel giudizio di legittimità e, per questo, con la stessa modalità che viene, generalmente, utilizzata anche nel rito tributario, ove il difensore notifica – appunto, in proprio il ricorso (o l'appello), a meno che non intenda avvalersi dell'ufficiale giudiziario.

Più in dettaglio, la notifica sottoposta al vaglio della Cassazione era stata effettuata dall'avvocato difensore mediante il servizio p.e.c., come si legge nella premessa dell'ordinanza 7079 del 21 marzo, che richiama, a sua volta, i precedenti 31207, 31208 e 31209 del 2017, ove si fa espresso riferimento alla

legge 21 gennaio 1994 n. 53

.

Tale norma, com'è noto, concede agli avvocati, preventivamente autorizzati dai propri ordini di appartenenza, di notificare in proprio; nel caso di notifica telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, l'avvocato difensore è dispensato dall'obbligo della preventiva autorizzazione del proprio ordine.

La domanda, dunque se il principio stabilito dalla Corte possa valere anche nel giudizio tributario di merito, ove si applica la nuova modalità telematica,

presuppone la risposta in merito alla natura della notifica ex lege n. 53/1994, ovverosia se essa abbia una matrice comune con quella prevista nel rito tributario

.

La natura della notifica

L'avvocato difensore che effettua la notifica in proprio ai sensi della

legge n. 53/1994

, oggetto delle sentenze della Cassazione, deve rispettare le

medesime modalità che segue l'ufficiale giudiziario

, per il cui tramite si effettuano le notifiche in ambito civile.

Invero, la regola generale contenuta nell'art. 137 c.p.c., in base alla quale le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, non viene derogata dalla disposizione contenuta nella legge n. 53, che si limita ad attribuire una mera

facoltà di notifica in proprio

, ma pur sempre nel rispetto delle

regole generali previste per l'ufficiale giudiziario

.

Lo dimostra, peraltro, il richiamo, contenuto nell'articolo 1, alla

legge 20 novembre 1982

n. 890

, che, infatti, disciplina le modalità di notifica degli atti a mezzo posta, proprio per il tramite dell'ufficiale giudiziario. Per questo, l'avvocato che intenda avvalersi della modalità di notifica diretta, per il tramite del servizio postale, dovrà rispettare tutte le regole (buste speciali, indicazione del numero cronologico, compilazione della relata ecc.) che sono imposte all'ufficiale giudiziario.

Si tratta, dunque, della

stessa

fattispecie generale contenuta nel codice di procedura civile

, con l'unica differenza per cui, ad effettuare la notifica, non provvede l'ufficiale giudiziario ma l'avvocato difensore in proprio, che, però, dovrà – come detto - sempre attenersi alle stesse regole generali.

Il discorso

non cambia

in caso di utilizzo della

modalità telematica

: in questa ipotesi, infatti, l'unica differenza è rappresentata dal venir meno dell'obbligo della preventiva autorizzazione rilasciata dall'ordine di appartenenza, ma resta ferma la natura meramente “sostitutiva” della notifica diretta rispetto a quella effettuata dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 149-bis c.p.c. in materia di notificazione a mezzo posta elettronica.

Le sentenze della Cassazione

Ebbene, è stato proprio questo il perimetro nel quale si è mossa la Corte, la quale, in applicazione dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, un ricorso per cassazione notificato in proprio.

La norma prevede che la disposizione contenuta nell'art. 147 del c.p.c., in base alla quale le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, si applica

anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche

.

Pertanto, recita la norma, quando la notifica è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo; per questa ragione, poiché il ricorso per cassazione era stato notificato oltre le 21 dell'ultimo giorno utile, la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità, per decorso del termine.

La differenza rispetto alla notifica nel processo tributario…

Anche nel

rito tributario è previsto che il difensore possa notificare personalmente il ricorso

(o l'appello): sotto questo profilo, dunque, i due riti sono allineati, consentendo entrambi, al difensore mandatario, di notificare in proprio.

Tuttavia

, a differenza del processo civile, in quello tributario la notifica effettuata in proprio

non possiede la natura meramente “sostitutiva” di quella tramite ufficiale giudiziario

, propria del rito civile, ma è

autonoma rispetto a essa

, costituendo un

genus a sé stante

.

Infatti, a mente dell'

art.

16 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

, le notificazioni “tradizionali” possono ancora essere effettuate, com'è noto:

  1. direttamente a mezzo del servizio postale per raccomandata a/r

    ,
  2. per il tramite dell'ufficiale giudiziario

  3. ovvero, ove consentito, m

    ediante consegna diretta

    .

In caso, poi, di opzione per il

canale telematico

, la notifica a mezzo raccomandata a/r viene sostituita dall'uso della p.e.c., come previsto dagli

art. 16-

bis

del d.lgs. n. 546/1992

e

5 del D.M. 23 dicembre 2013,

n. 163

(regolamento sul p.t.t.), mentre rimane salva la possibilità di notificare, sempre con modalità telematica, a mezzo ufficiale giudiziario, attraverso l'indirizzo p.e.c. dell'U.n.e.p.

Alle prime tre modalità, dunque, se ne aggiungono altre due:

  1. notifica telematica diretta

    (da parte del difensore a mezzo p.e.c. propria),
  2. notifica telematica a mezzo ufficiale giudiziario

    (p.e.c. dell'U.n.e.p.).

Appare evidente, dunque, che, a differenza del processo civile, in quello tributario la notifica effettuata in proprio, da parte del difensore, rappresenta un

genus

a sé stante rispetto a quella a mezzo ufficiale giudiziario, sia che si adotti il canale “tradizionale”, sia che si opti per quello telematico.

Peraltro, il fatto che essa non rappresenti una mera “sostituzione” di quest'ultima, ma sia autonoma rispetto a essa, è confermato dall'esistenza, proprio nel D.M. n. 163/2013 sul rito telematico, della previsione ad hoc, contenuta nel terzo comma dell'articolo 5, che – come detto - consente di avvalersi della notifica telematica a mezzo ufficiale giudiziario (U.n.e.p.).

La differenza rispetto al rito civile è, dunque, evidente e da questo possono trarsi le conclusioni del caso.

… e l'inapplicabilità degli orari previsti dal codice di procedura civile: la specialità delle norme

Non possedendo la natura “sostitutiva” della notifica tramite ufficiale giudiziario, quella diretta prevista dal rito tributario telematico non è soggetta agli stessi orari previsti dall'art. 147 c.p.c..

È la conseguenza, ripetesi, della lettera delle norme tributarie (artt. 16 e 16-bis d.lgs. n. 546/1992, e art. 5 del D.M. n. 163/2013), che prevalgono, in quanto speciali, su quelle del codice di procedura civile.

La corretta lettura delle disposizioni suddette, dunque, consente di escludere che le conclusioni cui è pervenuta la Corte, con riferimento al rito civile (di Cassazione), possano ritenersi valide anche in quello tributario (di merito), per cui la notifica di un ricorso (o di un appello), effettuata direttamente dal difensore oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile, potrà ritenersi tempestiva purchè avvenuta entro le ore 24.

Naturalmente, ove il difensore tributario intenda avvalersi della notifica telematica a mezzo ufficiale giudiziario, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del d.m. 163/13, sarà, invece, soggetto agli stessi orari previsti per quella (dall'art. 147 c.p.c.), con la conseguenza che, ove l'affidamento sia avvenuto oltre le ore 21, la notifica si intenderà perfezionata il giorno successivo.

Solo in questo caso, dunque, i principi stabiliti dalla Corte troveranno diretta applicazione anche nel rito tributario telematico, restandone, invece, esclusa l'ipotesi della notifica diretta a mezzo p.e.c.

Qualora, poi, l'esito del giudizio di incostituzionalità sollevato dalla Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 16 ottobre 2017, dovesse avere esito positivo, la stessa disposizione contenuta nell'art. 147 c.p.c. verrebbe espunta dall'ordinamento, per cui le notificazioni telematiche non sarebbero soggette agli orari previsti per l'ufficiale giudiziario, nemmeno nel rito civile.

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