Per l’impugnazione degli atti di gara non è sempre necessario attendere l’esito dell’accesso agli atti
12 Luglio 2018
Ai fini della completa conoscenza degli atti di gara, può essere necessario attendere l'esito dell'accesso agli atti solo in relazione a vizi o lacune di documenti attinenti alla gara riscontrabili con l'esame effettivo della loro consistenza e contenuto; ma non quando la concorrente lamenti l'assenza in quanto tale di documentazioni essenziali, perché in quel caso le relative omissioni ricadono già nella sfera di conoscenza o conoscibilità, secondo ragionevolezza, della concorrente stessa che possiede dunque tutti gli elementi necessari a sollevare il gravame (salva la eventuale proposizione di motivi aggiunti all'esito dell'accesso, ove ne ricorrano i presupposti). |