L'interesse dell'operatore economico alla regolarità della procedura di gara nel cd. rito "super-speciale"

Redazione Scientifica
10 Luglio 2018

In ordine alla disciplina del c.d. rito "super-speciale", di cui al comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a., l'intento del legislatore è stato quello di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla...

In ordine alla disciplina del c.d. rito "super-speciale", di cui al comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a., l'intento del legislatore è stato quello di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara, impedendo così censure incrociate sulla fase iniziale del procedimento selettivo (in particolare sull'ammissione alla gara) una volta che questo sia giunto a conclusione; in virtù di tale norma emerge, accanto all'interesse sostanziale finale del soggetto economico, diretto all'aggiudicazione dell'appalto, un interesse strumentale - ma anche esso sostanziale - polarizzato sulla regolarità della procedura di gara, in sé considerata, nella forma di un vero e proprio “diritto” dell'operatore economico a competere secondo i criteri predefiniti dal legislatore.

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