Rientrano tra le funzioni del RUP la cura, il controllo e la vigilanza sulle operazioni di gara

Guido Befani
12 Luglio 2018

Tra i compiti del RUP, in sede di affidamento di un appalto pubblico, rientra sicuramente quello di curare, controllare e vigilare sulle operazioni di gara. Del resto, che il ruolo del RUP sia quello di ausilio e integrazione dell'opera della Commissione giudicatrice è evincibile, proprio nelle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa, dalla nota ritenuta non incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di Presidente della Commissione, a conferma di una permeabilità delle rispettive competenze, comunque finalizzate alla tendenziale messa in atto della valutazione tecnica più approfondita possibile e soprattutto massimamente adattata al tipo di appalto, onde selezionare la prestazione che risponda esattamente all'esigenza dell'Amministrazione.

Nella sentenza in commento, il Tar del Lazio è intervenuto individuando i compiti e i poteri del RUP in sede di gara.

Nell'affermare la correttezza dell'operato della stazione appaltante, il Collegio, ha avuto modo di rilevare come, tra i compiti del RUP in sede di procedure di affidamento, rientrerebbe anche quello di curare, controllare e vigilare sulle operazioni di gara, non essendo ravvisabile alcuna violazione procedimentale ovvero alcuna interferenza indebita del RUP nelle operazioni di gara ed in particolare nella valutazione tecnica della commissione giudicatrice.

Nel caso di specie, infatti, il RUP era il dirigente della stazione appaltante responsabile della procedura e della sua fase esecutiva e dunque incombeva sullo stesso il controllo e la sorveglianza della commessa, onde garantire la perseguibilità dell'interesse e dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante. A giudizio del Collegio, tale intervento del responsabile è dunque fisiologico, segnatamente nel caso di specie, connotato da profili di indubbia delicatezza, in quanto involgenti le preminenti finalità di salvaguardia e tutela del patrimonio storico archeologico dell'ara pacis di Augusto.

Per il Collegio, pertanto, trattandosi nel caso di specie di far verificare compiutamente la compatibilità del progetto tecnico migliorativo offerto con i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, rientrava nei compiti ed anzi nei doveri del RUP anche quello di stimolare e/o sollecitare gli approfondimenti necessari affinché la commissione valutasse le soluzioni tecniche offerte dai concorrenti nel modo più completo possibile. Del resto, che il ruolo del RUP sia quello di ausilio e integrazione dell'opera della commissione giudicatrice è altresì evincibile, proprio nelle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa, dalla nota e ritenuta non incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di presidente della commissione; a conferma di una permeabilità delle rispettive competenze, comunque finalizzate alla tendenziale messa in atto della valutazione tecnica più approfondita possibile e soprattutto massimamente adattata al tipo di appalto, onde selezionare la prestazione che risponda esattamente all'esigenza dell'amministrazione.