Legittimo l’annullamento in autotutela degli atti della procedura di gara che non individuino esattamente l’oggetto dell’affidamento

Guido Befani
12 Luglio 2018

È ben possibile l'annullamento della procedura di gara i cui atti siano radicalmente inficiati dall'assenza, a monte, dell'esatta individuazione dell'oggetto dell'affidamento, e quindi degli stessi «necessari contenuti per l'individuazione e descrizione dell'intervento”, nonché della “consistenza e tipologia del servizio previsto in modo da garantire l'omogeneità e la comparabilità nella valutazione delle offerte più vantaggiose per l'amministrazione».

Nella sentenza in commento, il Tar del Lazio è intervenuto delineando i confini dell'autotutela concessa alla stazione appaltante nell'annullare d'ufficio gli atti di una procedura di evidenza pubblica.

Per il Collegio, infatti, in relazione alle procedure selettive per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Amministrazione conserva il potere di annullare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di gravi vizi dell'intera procedura.

In particolare, a giudizio del Collegio, il potere di autotutela troverebbe un fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, in attuazione dei quali l'amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, fermo l'obbligo nell'esercizio di tale delicato potere, anche in considerazione del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato, di rendere effettive le garanzie procedimentali, di fornire un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano la differente determinazione e di una ponderata valutazione degli interessi, pubblici e privati, in gioco.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è risultato essere palesemente infondato, perché gli atti di gara sarebbero stati radicalmente inficiati dall'assenza, a monte, dell'esatta individuazione dell'oggetto dell'affidamento, e quindi degli stessi “necessari contenuti per l'individuazione e descrizione dell'intervento”, nonché della “consistenza e tipologia del servizio previsto in modo da garantire l'omogeneità e la comparabilità nella valutazione delle offerte più vantaggiose per l'amministrazione”.

A giudizio del Collegio, pertanto, è apparso evidente che le ragioni di pubblico interesse addotte a sostegno dell'intervento in autotutela risiedano proprio nella necessità di ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento dei meccanismi concorrenziali, a partire dall'elaborazione di un bando legittimo e rispondente agli scopi perseguiti dall'Amministrazione.