Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. il decreto che sceglie la scuola dell'infanzia
13 Luglio 2018
Il caso. La Corte d'appello di Brescia ha riformato il provvedimento con cui il giudice di primo grado aveva disposto l'iscrizione del minore alla scuola d'infanzia frequentata dalla sorellina e più vicina al luogo della sua residenza, indicando quale istituto preferibile quello presente nel Comune ove entrambi i genitori lavoravano. Avverso tale decreto il padre del bambino ha presentato ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Impugnabili ex art. 111 Cost. solo provvedimenti decisori e definitivi. Richiamando alcune sue precedenti pronunce, la Suprema Corte ricorda che i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. solo in quanto gli stessi abbiano i requisiti della decisorietà (risolvendo contrapposte pretese di diritto soggettivo) e definitività (in quanto ad efficacia assimilabile, rebus sic stantibus, a quella del giudicato). Deve, quindi, riaffermarsi il principio secondo cui avverso provvedimenti non decisori sul piano sostanziale il ricorso di cui all'art. 111, comma 7, Cost. non è ammissibile neppure qualora il ricorrente lamenti (come avvenuto nella fattispecie in esame) la lesione di situazioni aventi rilievo processuale in quanto la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo ha necessariamente la stessa natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo se di tali caratteri quell'atto sia privo. Nel caso di specie, non è possibile ravvisare nel decreto impugnato i requisiti di decisorietà e definitività poiché non risolve alcuna questione relativa all'assetto affidatario, al collocamento prioritario del minore presso la madre o al contributo dovuto dal padre al mantenimento del bambino ma si limita a scegliere la scuola dell'infanzia che quest'ultimo dovrà frequentare. Per questi motivi, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. |