Il Consiglio di Stato sul risarcimento del danno da perdita di chance

Redazione Scientifica
12 Luglio 2018

Grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno, compresa la perdita di chance...

Grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno, compresa la perdita di chance, (ex multis, Cons. Stato, V, 21 giugno 2017, n. 3052).

Il riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone “una rilevante probabilità del risultato utile” frustrata dall'agire illegittimo dell'amministrazione, non identificabile nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura – secondo più restrittivi indirizzi – la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento o quella che l'interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava.

In materia di responsabilità civile dell'amministrazione occorre distinguere fra probabilità di riuscita, che va considerata quale chance risarcibile e mera possibilità di conseguire l'utilità sperata, da ritenersi chance irrisarcibile; il risarcimento del danno da perdita di chance richiede dunque l'accertamento di indefettibili presupposti di certezza dello stesso danno, dovendo viceversa escludersi tale risarcimento nel caso in cui l'atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la perdita di una mera ed ipotetica eventualità di conseguimento del bene della vita (ex multis, Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2740).

L'autonoma scelta di non partecipare ad una procedura di gara che si ritiene essere stata illegittimamente indetta impedisce di configurare una qualche ipotesi di chance che, in ogni caso, deve comunque avere un minimo di consistenza (ed essere dunque una possibilità concreta, apprezzabile, dotata di una sua ontologica consistenza e non meramente ipotetica e aleatoria).

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