Tribunale di Crotone: Circolare della sezione fallimenti
19 Gennaio 2018
TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE FALLIMENTI
OGGETTO: Circolare su adempimenti finali dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali e liquidatori
Ai fini di completezza e trasparenza del fascicolo della procedura si invitano i curatori (d'ora in poi il riferimento vale anche per i commissari giudiziali e liquidatori) ad attenersi alle seguenti prescrizioni.
RIPARTO PARZIALE/DEFINITIVO Dichiarato esecutivo il riparto, il curatore a norma del primo comma dell'art. 115 ''provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso". Il curatore dopo l'effettuazione dei pagamenti a favore dei creditori aventi diritto richiederà agli stessi il rilascio di relativa quietanza che sarà depositata telematicamente, a cura del curatore, nel fascicolo del fallimento a disposizione dei creditori.
CREDITORI IRREPERIBILI Per le somme eventualmente pagate al creditore che non si presenta o risulta irreperibile il curatore costituirà un libretto giudiziario postale nominativo intestato alla procedura. In tale evenienza il curatore predisporrà verbale, da depositare telematicamente in Cancelleria, dal quale risulti indicazione nominativa dei creditori irreperibili nonché relativi importi e consegnerà il ridetto libretto. L'attuale disciplina, poi, stabilisce che le somme di denaro depositate ex art. 117, comma 4 e 34 l. fall., unitamente agli interessi maturati, decorsi cinque anni, sono versate "all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia", qualora non riscosse dagli aventi diritto e non richieste dagli altri creditori rimasti insoddisfatti. Il quinquennio è considerato un termine di decadenza entro il quale i creditori irreperibili devono chiedere l'assegnazione degli importi depositati in loro favore. In caso contrario, ne beneficeranno i creditori insoddisfatti che hanno richiesto l'attribuzione ovvero lo Stato.
CHIUSURA PROCEDURA Il curatore è onerato del deposito telematico di apposita comunicazione attestante la chiusura del conto corrente bancario con allegazione di estratto conto di chiusura. Si invitano, altresì, icuratori al deposito telematico delle fatture per i compensi percepiti sia in acconto che a saldo.
Si raccomanda, inoltre, ai curatori di depositare, sempre in via telematica, compensi dei professionisti nominati in corso di procedura. È buona norma allegare al mandato di pagamento copia della fattura.
REGISTRO FALLIMENTO Ai sensi dell'art. 38 l.f. è fatto obbligo al curatore di tenere un registro preventivamente vidimato e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Alla chiusura della procedura il registro deve essere depositato nel fascicolo del fallimento con allegazione anche in copia dei documenti oggetto di registrazione.
SPESE NOTIFICA DECRETO DI CHIUSURA Il Curatore del fallimento, nell'istanza di liquidazione, tra le spese vive dovrà inserire anche l'importo forfetario di €50,00 per notifica decreto di chiusura.
Si ringrazia per la collaborazione.
Si dispone che copia della presente circolare venga affissa nella porta della cancelleria fallimentare, alla porta della stanza dei giudici delle procedure concorsuali, venga pubblicata sul sito internet ufficiale del Tribunale di Crotone nonché comunicata agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai di Crotone.
Crotone, li 18 gennaio 2018
dott. Emmanuele Agostini dott. Davide Rizzuti
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