Tempestività dell’annullamento d’ufficio dell’assegnazione della concessione di finanza di progetto

Redazione Scientifica
05 Luglio 2018

La sentenza dichiara non temeprstivo l'esercizio dell'autotutela sia a voler considerare il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies della l. n. 241 del 1990 a decorrere a far data dall'entrata...

La sentenza dichiara non temeprstivo l'esercizio dell'autotutela sia a voler considerare il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies della l. n. 241 del 1990 a decorrere a far data dall'entrata in vigore della l. n. 124 del 2015 (in tal senso: Cons. Stato, VI, 13 luglio 2017, n. 3462; id., V, 19 gennaio 2017, n. 250), sia a prescindere dall'applicazione di tale scansione temporale fissata dalla legge.

Il rispetto del termine legale per l'esercizio dell'autotutela deve essere verificato in relazione all'adozione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento di secondo grado e non in relazione a un mero atto di impulso.

Quand'anche si volesse escludere l'immediata valenza (ai fini della definizione della res controversa) della previsione di cui al rinovellato articolo 21-nonies, cit., nondimeno l'esercizio dell'autotutela è tardivo laddove non avvenga entro un termine comunque ragionavole.

Ai sensi del comma 136 dell'articolo 1 della l. 30 dicembre 2004, n. 311, “al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante”;

Non può affermarsi l'intervenuta abrogazione del richiamato comma 136 in ragione dell'entrata in vigore della l. 11 del 2005 per la dirimente (e testuale) ragione che il legislatore ha disposto l'espressa abrogazione di tale comma soltanto con il comma 2 dell'articolo 6 della l. n. 124 del 2015.

Anche a voler escludere l'applicabilità della previsione di cui al richiamato comma 136, il termine triennale ivi richiamato non potrebbe che rappresentare un rilevante indice ermeneutico al fine di parametrare e valutare in concreto l'esercizio dell'autotutela decisoria.

Il ‘termine ragionevole' per l'annullamento d'ufficio deve essere fatto decorrere dalla data di stipula dell'originaria convenzione, laddove i vizi di legittimità lamentati dall'ente e posti a fondamento del disposto annullamento in autotutela siano tutti individuabili sin dal momento genetico della stipula della convenzione stessa, ragione per cui deve ritenersi che sin dalla stipula della convenzione fosse percepibile la presenza di tali vizi, con conseguente decorso del termine per l'autoannullamento.

Le conclusioni cui sin qui si è pervenuti valgono anche nel caso in cui la convenzione risulti affetta (non da mera illegittimità, bensì) da radicale nullità.

Anche a voler aderire alla tesi della radicale nullità della convenzione, ciò che rileva ai fini della tempestività dell'annullamento in autotutela è il carattere di (mera) illegittimità delle delibere prodromiche alla stipula della convezione, da rimuovere in autotutela nei modi e nei tempi di cui al più volte richiamato art. 21-nonies, non potendo essere invocata a giustificazione della propria inerzia la più grave patologia della nullità.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.