Giustificazione delle offerte anomale: sostenibilità del costo del lavoro e CC.CC.NN.LL. applicabili

Maria Stella Bonomi
13 Luglio 2018

Il C.C.N.L. invocato dalla concorrente nei giustificativi dell' anomalia dell'offerta deve essere pertinente all'area oggetto dell'appalto ma, soprattutto, deve essere applicabile, in ragione della qualifica posseduta, alla stessa impresa che lo richiama.

Il caso. L'impresa (non aggiudicataria) impugnava l'aggiudicazione e tutti gli atti di gara contestando alla stazione appaltante, tra le varie censure, di aver erroneamente ritenuto giustificati i costi del lavoro indicati dall'aggiudicataria all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. In particolare, l'aggiudicataria aveva giustificato i più bassi costi della manodopera invocando l'applicazione del C.C.N.L. metalmeccanici artigianato, mentre la ricorrente sosteneva l'applicazione di altro C.C.N.L. in relazione al quale i costi del lavoro indicati dalla concorrente sarebbero risultati inadeguati e anomali.

La soluzione giuridica La pronuncia in rassegna chiarisce le condizioni e i presupposti affinché l'operatore economico in gara possa correttamente invocare le norme di favore di un C.C.N.L. a sostegno dei costi della manodopera indicati in sede di offerta ed evitare l'esclusione per anomalia.

In primo luogo, è necessario che effettivamente vi sia coincidenza tra l'oggetto della gara e le attività lavorative comprese nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria invocato a giustificazione del costo del lavoro.

Nel caso di specie, tale presupposto sussisteva, in quanto la gara aveva a oggetto la manutenzione e riparazione dei veicoli della stazione appaltante e il C.C.N.L. invocato (metalmeccanici artigianato) si applica proprio ai settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli a motore e comprende tutti i mestieri connessi (carrozziere, elettrauto, meccanico ecc.).

In secondo luogo, però, afferma il TAR che l'impresa che invoca l'applicazione di un C.C.N.L. a giustificazione della non anomalia dell'offerta deve rientrare nelle categorie di imprese cui è applicabile il relativo C.C.N.L. e deve dimostrare il possesso della qualifica richiesta dal medesimo contratto collettivo.

Nel caso esaminato, il C.C.N.L. più favorevole invocato si applicava soltanto alle imprese artigiane dei settori della metalmeccanica, per cui l'impresa che invocava tale contratto nazionale avrebbe dovuto rivestire la qualifica di “impresa artigiana”. Sul punto, il TAR ritiene che l'aggiudicataria non possedesse la qualifica di impresa artigiana ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della legge 443/85 (tra cui l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane).

In conclusione. Di tal ché, sebbene l'oggetto del C.C.N.L. fosse pertinente all'oggetto della gara, l'impresa non poteva invocare il suddetto C.C.N.L. più favorevole a sostegno della adeguatezza del costo orario della manodopera indicato, atteso che essa non possiede la qualifica di impresa artigiana. Per tale ragione, l'offerta dell'aggiudicataria non era sostenibile in quanto i prezzi proposti erano incoerenti con i costi della manodopera da sostenersi e previsti dal C.C.N.L. applicabile (metalmeccanici industriali).

Pertanto, il TAR accoglie il ricorso e la domanda di subentro della ricorrente nel contratto medio tempore stipulato con la stazione appaltante.

La sentenza si segnala, altresì, per profili concernenti “Accesso agli atti”, “Rito appalti”.

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