È violazione del dovere di fedeltà la ricerca nel web di relazioni extraconiugali
16 Luglio 2018
Massima
La ricerca di relazioni extraconiugali nei siti di incontri in internet è circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione. Per tale motivo non costituisce violazione dell'obbligo di coabitazione la condotta della donna che si è allontanata da casa dopo aver scoperto che il marito cerca compagnie femminili sul web. Il caso
Nel corso di una separazione personale tra coniugi, il marito aveva chiesto al giudice di pronunciare l'addebito nei confronti della moglie in quanto la stessa si era allontanata dalla casa coniugale senza preavviso. La Corte d'appello aveva rigettato la richiesta sulla base del fatto che la donna aveva lasciato l'abitazione dopo aver scoperto che il marito «cercava compagnie femminili sul web». Il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello, presentato dall'uomo, viene respinto dalla Cassazione con l'ordinanza in esame. La questione
La vicenda ruota intorno alla violazione dei doveri coniugali che com'è noto, quando causa il fallimento del matrimonio può portare a una pronuncia di addebito. In particolare, il caso in esame si concentra sulla fedeltà e su come questo dovere coniugale viene attualmente interpretato dalla giurisprudenza, svincolato da aspetti prettamente fisici e sessuali e più vicino invece a concetti di lealtà, fiducia e rispetto. Rilevante è anche la questione dell'adulterio “virtuale”: in un'epoca in cui la vita dell'individuo è sempre più caratterizzata dall'uso di mezzi telematici (smartphone, computer, e-mail, sms, foto postate su vari social) ci si chiede se possa essere considerata infedeltà anche una relazione on line.
Le soluzioni giuridiche
La Corte di cassazione con l'ordinanza in esame respinge il ricorso del marito chiarendo che il comportamento della donna che si è allontanata da casa non costituisce violazione dei doveri coniugali in quanto è stato a sua volta causato da un comportamento dell'uomo. In altre parole, nel caso in esame, si era già creata una frattura nel rapporto matrimoniale per cui l'allontanamento della donna non può essere considerato la causa dell'intollerabilità della convivenza. La Corte con tale affermazione fa proprio l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l'addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contraria ai doveri coniugali e l'accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione. Non è pertanto sufficiente la sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c., pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (Cass. n. 7469/2017; Cass. n. 11488/2017). L'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della separazione non può basarsi infatti sull'esame di singoli episodi di frattura, quali ad esempio, nel caso in esame, l'allontanamento, ma deve derivare dalla valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge, per accertare se quello tenuto da uno di essi sia stato causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa. In questo contesto si ritiene che l'allontanamento di uno dei due coniugi dalla residenza familiare non concreti violazione di un obbligo matrimoniale, laddove lo stesso risulti legittimato da una “giusta causa”, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con il protrarsi di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. n. 7163/2016). Nella specie, si sottolinea, l'allontanamento della donna dalla casa coniugale era stato ritenuto giustificato dalla Corte d'appello che aveva considerato il comportamento del marito idoneo a compromettere la fiducia tra coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale. La condotta dell'uomo pertanto, anche se non è stato pronunciato a suo carico l'addebito della separazione, in mancanza di una precisa richiesta in tal senso, è stata ritenuta causa della frattura del rapporto di fiducia tra coniugi. Il marito, in particolare, aveva navigato su siti di incontri cercando relazioni extraconiugali via internet e tale comportamento viene ritenuto dalla Cassazione, che ribadisce quanto affermato dalla Corte d'appello, violazione del dovere di fedeltà, anche se non ha portato a un effettivo adulterio. Già in passato la giurisprudenza di legittimità si era occupata di adulteri cd. “platonici” o virtuali affermando che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, non solo quando si sostanzi in un tradimento, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. n. 8929/2013; Cass. n. 21657/2017). Va evidenziato come l'interpretazione del dovere di fedeltà, di pari passo con i mutamenti della società, abbia subito con il tempo una notevole evoluzione giurisprudenziale. La fedeltà infatti legata inizialmente a un aspetto prettamente sessuale e fisico e intesa come mera astensione da rapporti extraconiugali è andata con gli anni avvicinandosi a un concetto di lealtà, fiducia, solidarietà e di rispetto della dignità dell'altro. Viene pertanto considerata come un reciproco atteggiamento finalizzato alla realizzazione e al rafforzamento costante della comunione, materiale e spirituale tra marito e moglie che impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune (Cass. n. 15557/2008). La Cassazione ha così sostenuto che l'adulterio rileva, ai fini dell'addebito, non in sé ma solo se, come causa dell'impossibilità della convivenza, ha provocato offesa al decoro e alla dignità del coniuge tradito. In questo senso si è ritenuto che più che l'atto infedele rileva tutto ciò che può determinare forme di pubblicità della vicenda (Cass. n. 9287/1997). Così si è anche addebitata la separazione nel caso di adulterio apparente, cioè adulterio mostrato e ostentato anche se non compiuto, o comunque nel caso di un comportamento che dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e che quindi, pur in mancanza di un effettivo tradimento, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. n. 6834/1998). Allo stesso modo è stata considerata rilevante ai fini dell'addebito l'infedeltà rimasta allo stadio di mero tentativo per la resistenza del terzo alle proposte (Cass. n. 9472/1999). Nella specie peraltro si nota una differenza rispetto ai casi precedenti. Finora la giurisprudenza ha preteso, per la configurazione dell'addebito nei casi di infedeltà “platonica”, che il comportamento recriminato abbia una precisa rilevanza esterna, abbia cioè una dimensione pubblica oltre a quella intima e privata, e che abbia altresì un contenuto obiettivamente ingiurioso, cioè violativo della dignità e del decoro dell'altro coniuge. Nel caso in esame, invece, la navigazione su siti web di incontri, pur non concretando un tradimento “fisico” viene considerata idonea a violare i doveri coniugali anche se non vi è una pubblicità esterna, ossia in assenza di una lesione alla dignità e al decoro del coniuge, in quanto lede comunque il rispetto dell'altro e la fedeltà intesa come alleanza tra i due. Nello stesso senso si pone anche un precedente di merito che ha riscontrato una violazione dei doveri coniugali anche nello stabilire amicizie "alternative" ed equivoche attraverso i social network, con la conseguenza che tali comportamenti ben possono essere posti a fondamento dell'addebito della separazione, laddove si dimostri che essi abbiano causato in modo irreversibile la crisi dell'unione coniugale (App. Taranto 30 aprile 2015). Rilevante diviene dunque, come nel caso in esame, la lealtà tra i coniugi la cui inosservanza è considerata una violazione dei doveri coniugali, così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo matrimoniale (Cass. n. 7132/2015). Osservazioni
Il dovere di fedeltà tra coniugi, previsto dall'art. 143 c.c., ha registrato un enorme cambiamento rispetto al passato. Si consideri che fino al 1968 l'adulterio era addirittura punito penalmente, e la condotta della donna veniva ritenuta più grave di quella dell'uomo (artt. 559, 560 c.p.). Il tradimento inoltre, fino alla riforma del 1975, costituiva causa autonoma di separazione. L'istituto della separazione personale è poi passato dall'essere una sanzione nei confronti del coniuge colpevole di aver violato i doveri nascenti dal matrimonio a un rimedio di fronte a una situazione oggettivamente idonea a rendere intollerabile la convivenza coniugale. In questo contesto il comportamento adultero ha perso significato di per sé rimanendo motivo di addebito solo quando ha effettivamente causato la fine dell'unione tra marito e moglie. Col tempo inoltre il dovere di fedeltà ha cambiato connotazione: non è più il mero obbligo di astenersi da rapporti di natura sessuale con partner diversi, ma viene identificato con i più ampi concetti di lealtà e fiducia, nello spirito di reciproca solidarietà e assistenza morale e materiale che caratterizza l'attuale concezione di famiglia sempre più fondata sull'accordo tra coniugi. In questo contesto il dovere di fedeltà diviene una scelta autonoma dei coniugi, privata ed interna al rapporto di coppia, svincolato dalla tutela dell'onore e dell'immagine dell'individuo. Pertanto se i due accettano i reciproci tradimenti o li hanno superati riconciliandosi, questi non potranno essere più posti come causa della rottura dell'unione e dar quindi luogo a una pronuncia di addebito. Allo stesso modo se la vita coniugale è concordemente aperta a relazioni con terzi ciò non può costituire, secondo le ultime interpretazioni giurisprudenziali, violazione dei doveri coniugali.
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