Avvalimento del requisito della certificazione ambientale

Marco Calaresu
16 Luglio 2018

Il contratto di avvalimento della certificazione ambientale non può limitarsi a prevedere una generica dichiarazione di messa a disposizione di tale requisito, senza altra specificazione e/o determinazione di sorta.

Il caso. Il ricorrente ha impugnato il verbale di gara relativo alla procedura svolta, in modalità telematica, per l'affidamento della gestione del servizio di nido d'infanzia, contestando la mancanza in capo alla controinteressata del requisito di certificazione di qualità EMAS o ISO 14001, non potendo essere ritenuto valido il contratto di avvalimento di tale requisito, presentato da quest'ultima in sede di partecipazione alla gara, in quanto lo stesso non reca la concreta specificazione delle risorse poste a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.

Il contratto di avvalimento del certificato di qualità ambientale. deve possedere determinate caratteristiche basate sulla natura del requisito che viene prestato. Il Tar ricorda preliminarmente che soprattutto l'ad. plen. 4 novembre 2016 ha operato una differenziazione tra «avvalimento di garanzia», che ricorre nel caso in cui l'ausiliaria mette a disposizione dell'ausiliata la propria solidità economica e finanziaria, e «avvalimento tecnico», che ricorre, per contro, nel caso in cui l'ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell'ausiliata le proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili per l'esecuzione del contratto d'appalto ed in cui «sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate». Il riferimento operato dalla richiamata ad. plen. ai principi di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1346, 1363 e 1367 del c.c., impone, pertanto, una verifica del concreto contenuto contrattuale. Ciò premesso, nella fattispecie in esame il contratto di avvalimento della certificazione di qualità ambientale si limita, ad avviso del TAR, a prevedere la generica messa a disposizione di «tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari», omettendo di specificare attraverso quali modalità (supervisione; controllo; predisposizione di istruzioni e manuali operativi; ecc.) l'impresa ausiliaria sarebbe in grado di garantire alla stazione appaltante il rispetto degli standard di tutela ambientale propri della certificazione ISO 14001:2015 nell'esecuzione di una prestazione resa da un soggetto che resta al di fuori della propria struttura imprenditoriale.

In conclusione. Il Collegio ha accolto il ricorso sottolineando che la stretta attinenza della certificazione di qualità ambientale all'intera struttura aziendale, e non a settori suscettibili di isolata considerazione, impone la presenza all'interno del contratto di avvalimento di un minimo di indicazioni concrete necessarie ad evidenziare come l'interesse tutelato dalla certificazione possa essere garantito anche nell'esecuzione della prestazione da parte del concorrente privo del requisito. In caso contrario, conclude il TAR, si legittimerebbe un meccanismo puramente formale attraverso il quale si ammetterebbe la partecipazione alla procedura di gara e l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di soggetti certamente privi dei requisiti indispensabili previsti dalla lex specialis di gara.

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