Non è richiesta la prova di resistenza ove il ricorrente sia titolare del solo interesse strumentale alla rinnovazione della gara
16 Luglio 2018
Allorché le censure proposte sono dirette ad ottenere l'annullamento dell'intera procedura e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, non sussiste in capo al deducente l'onere di fornire alcuna prova di resistenza (si vedano, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2018, n. 1312 e 5 marzo 2018, n. 1335; Id., sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1288), poiché l'utilitas che in ipotesi siffatte la parte ricorrente in giudizio può ritrarre è quella della rinnovazione della gara, interesse strumentale che la Corte di Giustizia UE riconosce, nelle controversie relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, come meritevole di tutela per esigenze di effettività (cfr. sentenza Puligienica, Corte di giustizia Ue, grande sezione, 5 aprile 2016, C-689/13; v. anche Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2018, n. 2258). |