Reddito e rimborsi spese

Giovanni Ottone
18 Luglio 2018

I rimborsi da parte del datore di lavoro delle spese anticipate dal lavoratore e liquidate in busta paga rientrano nell'imponibile indicato nella Certificazione unica e nelle dichiarazioni dei redditi?

I rimborsi da parte del datore di lavoro delle spese anticipate dal lavoratore e liquidate in busta paga rientrano nell'imponibile indicato nella Certificazione unica e nelle dichiarazioni dei redditi?

In linea generale il rimborso spese (quali quelle di vitto, alloggio e viaggio), avendo natura restitutoria, non concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente; non andrà, quindi, indicato nella Certificazione Unica (CU).

Le modalità con cui si effettuano i rimborsi spese possono essere di tre tipologie, in particolare:

  1. rimborso analitico (o piè di lista);
  2. rimborso forfettario;
  3. rimborso misto.

A seconda della tipologia scelta la regola generale può subire alcune variazioni.

Caso a): le spese di vitto, alloggio, trasporto e viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, di qualunque importo siano, non concorrono a formare il reddito del dipendente. Eventuali altre spese non documentabili ma analiticamente attestate dal dipendente concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l'importo giornaliero stabilito dalla normativa fiscale (art. 51 TUIR) e cioè: euro 15.49 per le trasferte in Italia e euro 25.82 per le trasferte all'estero. La parte che concorre a formare il reddito sarà indicata (cumulativamente con il reddito da lavoro dipendente) nei punti 1 o 2 della CU.

Caso b): Le spese di vitto, alloggio, trasporto e viaggio non documentate dal lavoratore dipendente concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l'importo giornaliero stabilito dalla normativa fiscale (art. 51 TUIR) relativamente a importi però diversi da quelli indicati nel caso a) e cioè: euro 46.48 per le trasferte in Italia e euro 77.47 per le trasferte all'estero. Anche in questo caso la parte che concorre a formare il reddito sarà indicata (cumulativamente con il reddito da lavoro dipendente) nei punti 1 o 2 della CU.

Caso c): il rimborso di tipo misto, rappresenta la via di mezzo tra il metodo di cui alla lett. a) e il metodo di cui alla lett. b). Le spese, quindi, rimborsate analiticamente non concorrono alla formazione del reddito, mentre quelle rimborsate forfettariamente concorrono alla formazione del reddito limitatamente alla parte eccedente l'importo giornaliero stabilito dalla normativa fiscale. Importo che anche in questo caso sarà indicato (cumulativamente con il reddito da lavoro dipendente) nei punti 1 o 2 della CU.

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