Ai fini ICI le agevolazioni per l’abitazione principale spettano solo se l’immobile è dimora di tutta la famiglia
18 Luglio 2018
La vicenda e la normativa ICI
Il contenzioso in commento trae origine da un avviso di accertamento emesso dal Comune di L'Aquila, per l'annualità 2008, che negava alla contribuente il diritto all'esenzione da ICI ex art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, in relazione all'unità abitativa nella quale la stessa aveva trasferito la residenza dall'anno precedente. Il coniuge della contribuente peraltro risultava già fruire dell'agevolazione riguardo ad altro immobile sito nel medesimo Comune.
Ricordiamo che l'art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93 ha introdotto a decorrere dall'anno 2008 l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Il medesimo articolo, al comma 2, precisa che “per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992”.
E dunque si fa riferimento alla definizione contenuta nell'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, secondo la quale si intende per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, nella quale “il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente”.
La signora ricorreva contro l'avviso di accertamento avanti la Commissione Tributaria Provinciale, con esito negativo. La Commissione Regionale accoglieva invece l'appello e pertanto il Comune adiva la Cassazione.
Il Comune proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, basato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 8 c. 2 D.Lgs. 504/1992 nella parte in cui la CTR riconosceva il diritto all'esenzione da ICI con riferimento all'immobile oggetto di accertamento, atteso che lo stesso era sì residenza della contribuente ma non era destinato ad abitazione principale anche dei famigliari, risultando inoltre il coniuge già fruitore dell'agevolazione in relazione ad altro immobile sito nel medesimo comune e posseduto in comunione legale con la moglie. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo, accogliendo pertanto le doglianze del Comune e richiamando precedenti pronunce con le quali aveva già chiarito che “in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel soggetto passivo ed invece difetti nei familiari”. In assenza del requisito della dimora abituale anche dei famigliari, si deve ritenere superata nel caso in commento la presunzione relativa derivante dalle risultanze anagrafiche (fissazione della residenza nell'immobile in oggetto, dal 2007). La Suprema Corte inoltre rileva come la contribuente non abbia nemmeno fatto constare che sia subentrato tra i coniugi uno stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale presso l'altro immobile, nel quale risiede il marito.
Considerazioni alla luce della successiva normativa IMU
Come noto, dal 2014 l'ICI è stata sostituita dall'IMU, introdotta dal D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Nella nuova normativa, l'abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” (art. 13 co. 2 D.L. n. 201/2011).
Rispetto alla nozione di abitazione principale ai fini dell'ICI, nella disciplina IMU scompare il riferimento ai familiari del possessore, ma si fa riferimento al nucleo familiare. Sul piano sostanziale, ai fini IMU, l'immobile è abitazione principale se rappresenta (contestualmente):
Sia per il possessore (es. proprietario, usufruttuario), che per il suo nucleo familiare. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (come avvenuto nella vicenda in commento), le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Tale impostazione è chiaramente antielusiva e mira ad evitare che i membri del nucleo familiare stabiliscano la residenza anagrafica presso due immobili diversi, “duplicando” il beneficio fiscale dell'esenzione dall'imposta, beneficio che è invece ammesso per un solo immobile. La normativa IMU è infatti precisa sul punto e prevede espressamente, all'art. 13 co. 2 del D.L. n. 201/2011, che qualora i componenti dello stesso nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi siti nel territorio dello stesso Comune, il regime agevolato per l'abitazione principale compete rispetto ad un solo immobile, nel quale pure, evidentemente, non tutti i componenti del nucleo familiare risulteranno dimoranti e residenti (così anche ribadito nelle Linee Guida Min. Economia e Finanze 11 luglio 2012).
La possibilità di beneficiare dell'agevolazione IMU in relazione a due immobili diversi è ammessa solo quando due coniugi stabiliscano la residenza nei detti due immobili diversi e in comuni diversi,purché sussista la necessità di trasferire la dimora abituale di uno dei due coniugi in altro comune per esigenze effettive (ad esempio, per comprovate esigenze di lavoro). Solo in questo caso ciascun coniuge può considerare abitazione principale l'immobile in cui risiede e godere delle conseguenti agevolazioni. Le effettive necessità di trasferimento della residenza anagrafica e della dimora abituale di uno dei due coniugi sono infatti considerate circostanze che riducono il rischio di elusione della ratio della norma (Circ. Min. Economia e Finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF). In tal caso, la limitazione non è prevista e quindi ciascun coniuge ha diritto alle agevolazioni.
Coniuge assegnatario della ex casa coniugale
Infine, può accadere che la presenza di due abitazioni principali sia conseguenza di separazione o altra forma di cessazione del matrimonio. L'IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (L. n. 147/2013 art. 1 co. 707). Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. L'esenzione spetta solo se l'immobile non è “di lusso”, vale a dire purché non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Viceversa si applica l'IMU con l'aliquota ridotta e con una detrazione. Nel caso di assegnazione dell'immobile, soggetto passivo IMU diventa il coniuge assegnatario e l'immobile gode dell'agevolazione per l'abitazione principale (esenzione se non di lusso, aliquota ridotta e detrazione di € 200, se l'immobile appartiene ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Dall'altra parte, il coniuge non assegnatario, in presenza delle necessarie condizioni prescritte dalla legge, potrà contemporaneamente beneficiare del medesimo regime rispetto alla sua nuova abitazione, ancorché sita nello stesso Comune. In tal caso si hanno due immobili nello stesso comune che godono dell'agevolazione IMU per l'abitazione principale: del resto però trattasi di caso in cui i due soggetti cessano di appartenere allo stesso nucleo famigliare.
In conclusione
In conclusione dunque la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo di ricorso, accogliendo pertanto le doglianze del Comune e richiamando precedenti pronunce con le quali aveva già chiarito che “in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel soggetto passivo ed invece difetti nei familiari”. |