Deposito delle memorie nell'ultimo giorno utile: quando è tempestivo?

Redazione scientifica
19 Luglio 2018

Nel PAT il deposito delle memorie è possibile fino alle ore 24, tuttavia, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 si considera tardivo.

In un contenzioso concernente l'impugnazione di una delibera della Giunta comunale con cui è stata decisa l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, il Consiglio di Stato dà atto del tardivo deposito della memoria della controparte, effettuata l'ultimo giorno utile alle ore 15.36, essendo il termine perentorio alle ore 12.

A tal proposito il Collegio, riportando il disposto dell'art. 4, comma 4, allegato 2, d.lgs. n. 104/2010 c.p.a., precisa che “tale norma va interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del Pat), si considera - limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo”.

Dunque, anche con l'entrata in vigore del PAT, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.

Il Consiglio, schematizzando nel concreto l'interpretazione sopra esposta, distingue tre differenti casistiche: a) se è depositata alle ore 13 dell'ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 c.p.a., una memoria la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti); b) se è depositato oltre le ore 12 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo; c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15 dell'ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.