Figlio nato da coppia separata e contestazione dello stato di figlio

Alberto Figone
19 Luglio 2018

Quale azione può esperirsi per contestare la paternità di un figlio, nel caso in cui a questi, nato da una donna separata, sia stata erroneamente attribuita la paternità del marito della madre, per essere stato registrato come figlio “legittimo” (oggi, nato all'interno del matrimonio)?
Massima

Se nell'atto di nascita di un figlio, nato da donna da tempo legalmente separata, viene indicato come padre il marito della stessa, l'unica azione a disposizione del padre, che intende far accertare l'inesistenza di un legame genetico, è la contestazione dello stato di figlio ex art. 248 c.c..

Il caso

Una donna separata da anni intrattiene sporadiche frequentazioni con il marito. La stessa partorisce un bimbo, che viene erroneamente registrato allo stato civile come figlio “legittimo” del marito. Questi, assumendo di non essere il genitore, esperisce dopo anni azione di disconoscimento di paternità, respinta in entrambi i gradi di merito per intervenuta decadenza. La Corte di cassazione qualifica invece l'azione come contestazione dello stato di figlio, come tale imprescrittibile; rimette pertanto le parti davanti al giudice di secondo grado per la rinnovazione del giudizio.

La questione

Quale azione può esperirsi per contestare la paternità di un figlio, nel caso in cui a questi, nato da una donna separata, sia stata erroneamente attribuita la paternità del marito della madre, per essere stato registrato come figlio “legittimo” (oggi, nato all'interno del matrimonio)?

Le soluzioni giuridiche

Le azioni di stato rappresentano gli strumenti tipici tramite i quali si intende attribuire, ovvero privare un soggetto dello status filiationis, nei confronti della madre e/o del padre. Tradizionalmente le azioni si distinguono in attributive, ovvero demolitive dello status, a loro volta da riferirsi allo status di figlio nato nel matrimonio o al di fuori di esso (prima della riforma della filiazione di cui alla l. n. 219/2012 e del d.lgs. n. 154/2013, come è noto, si parlava invece di filiazione legittima o naturale). In particolare, quanto alle azioni demolitive dello status (di cui si occupa la sentenza in commento), rilevano quelle di disconoscimento di paternità, ovvero di impugnazione del riconoscimento; un ambito di operatività residuale compete all'azione di contestazione dello stato di figlio (in precedenza di contestazione della legittimità).

Il disconoscimento di paternità, di cui agli attuali artt. 243-bis ss. c.c., mira a vincere la presunzione di paternità del figlio nato da donna coniugata. Prima della riforma della filiazione, l'attribuzione dello status di figlio “legittimo” conseguiva al concepimento in costanza di matrimonio: il matrimonio dunque aveva un'efficacia “legittimante” i rapporti sessuali intercorsi tra le parti. L'art. 232 c.c. presumeva così concepito durante il matrimonio il figlio che fosse nato centosessanta giorni dopo la sua celebrazione e trecento giorni prima del suo annullamento, scioglimento, ovvero autorizzazione giudiziale a vivere separati nel giudizio di separazione della coppia, piuttosto che dall'omologazione della separazione consensuale. L'art. 233 c.c., con una vera e propria fictio, reputava comunque legittimo anche il figlio nato prima dei centottanta giorni, se non ne fosse stata disconosciuta la paternità. Il d.lgs. n. 154/2013 ha abrogato detta disposizione e ha riformato l'art. 232 c.c.. In oggi invero lo status di figlio nato nel matrimonio è conseguenza del solo fatto che la nascita avvenga da donna coniugata, a prescindere dal momento in cui la stessa abbia contratto le nozze. Il solo matrimonio dei genitori dunque è titolo per l'attribuzione dello status del figlio, mentre non rileva la data del concepimento. Come è noto, l'azione di disconoscimento di paternità è ammissibile solo se promossa dal padre, dalla madre o dal figlio. A seguito della riforma, detta azione è divenuta imprescrittibile per il figlio, mentre specifici e rigorosi termini decadenziali sono previsti per gli altri due soggetti legittimati.

L'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio è ammissibile, oltre che per violenza (fattispecie assai rara nella pratica) anche per difetto di veridicità, ove (al pari dell'azione di disconoscimento di paternità) si contesti l'esistenza di un legame biologico tra chi ebbe a riconoscere il figlio come proprio e il figlio stesso. Detta azione, di cui agli artt. 263 ss. c.c., è stata profondamente modificata dalla riforma della filiazione, nel tentativo di strutturarla sulla base di quella di disconoscimento di paternità, in nome del principio dell'unificazione dello status, ancorché permangano differenze. L'azione di impugnazione del riconoscimento, inizialmente imprescrittibile, mantiene oggi detta qualifica solo per il figlio; colui che lo riconosciuto, così come i soggetti terzi portatori di un interesse personale, sono invece assoggettati a termini decadenziali. In oggi, quindi, lo status filiationis è divenuto disponibile per il figlio stesso.

Carattere residuale hanno le altre azioni di stato (contestazione e reclamo dello stato di figlio), originariamente relative alla sola filiazione legittima, di natura, rispettivamente, demolitiva o attributiva. In particolare, l'art. 248 c.c. (parzialmente novellato dal d.lgs. n. 154/2013) si limita a prevedere che l'azione di contestazione dello stato di figlio (in oggi non più “legittimo”) spetti a chi dall'atto di nascita risulti suo genitore o a chiunque vi abbia interesse. Il previgente testo dell'art. 239 c.c., al comma 2, riconduceva specificamente l'ammissibilità dell'azione ai casi di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, senza peraltro individuare se vi fossero altre fattispecie di operatività dell'azione in questione, disciplinata compiutamente solo dal punto di vista processuale. La giurisprudenza aveva così individuato altre fattispecie, quali: mancanza di matrimonio tra i genitori, ovvero sua nullità, nascita o concepimento al di fuori del matrimonio. In una fattispecie, per più aspetti simile a quella della sentenza in commento (nascita da donna separata con erronea attribuzione al figlio dello status legitimitatis), si era così affermata l'esperibilità dell'azione di contestazione, ma anche la possibilità di richiedere una rettifica dell'atto di stato civile (Cass., 16 ottobre 1990, n. 10519).

L'azione di contestazione, secondo quanto in oggi risulta dagli artt. 240 e 239 c.c., è volta a fornire la prova della mancanza di uno degli elementi dello stato di figlio nato nel matrimonio, rispetto ai quali il titolo dello stato ha funzione di prova legale, ossia la maternità e il matrimonio. L'azione è imprescrittibile e può essere esperita da colui che risulti genitore nell'atto di nascita, ma anche da terzi interessati.

Osservazioni

La sentenza in esame è chiamata ad affrontare una fattispecie assai singolare. Al figlio di una donna separata (che aveva mantenuto frequentazioni con il coniuge) viene attribuito, nell'atto di nascita, lo status di “legittimo” con attribuzione della paternità al marito della donna. Ciò in contrasto con l'art. 233, comma 2, c.c., in base al quale la presunzione di paternità non opera decorsi trecento giorni da quando i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente nel procedimento di separazione giudiziale, ovvero dall'omologa della separazione consensuale. Dopo essere venuto a conoscenza che quel figlio non era proprio, il presunto padre esperisce l'azione di disconoscimento di paternità, ritenuta inammissibile nel giudizio di merito, per la sopravvenuta decadenza del termine annuale di conoscenza dell'adulterio. La Cassazione, per parte sua, procede a una disamina più articolata, qualificando diversamente l'azione. Osserva, infatti, la sentenza annotata come non potesse essere esperita l'azione di disconoscimento di paternità, presupponendo essa la formazione di un valido titolo di stato, del quale si vada a contestare la paternità presunta ex lege. Nella specie, il concepimento era avvenuto al di fuori del matrimonio e la paternità era stata erroneamente attribuita al marito della madre, come se tra loro non fosse intervenuta separazione personale. Né poteva essere esperita l'azione di impugnazione del riconoscimento, posto che il figlio non era stato riconosciuto dal genitore, come sarebbe stato invece logico qualora il marito separato avesse inteso costituire un vincolo di filiazione con il figlio partorito dalla moglie in un momento in cui non operava più la presunzione di paternità. La Suprema Corte perviene allora alla conclusione che l'unica azione possibile deve individuarsi in quella “residuale”, prevista nell'art. 248 c.c. ossia la contestazione dello stato di figlio, che diverge da quella di disconoscimento di paternità per la mancanza di valido atto di nascita, siccome formato nell'erroneo presupposto dell'operatività della presunzione di paternità.

Come si è osservato, l'azione di contestazione della paternità è imprescrittibile, contrariamente a quella di disconoscimento da parte di soggetti diversi dal figlio. Essa poi può essere esperita anche da chiunque abbia interesse (al pari di quanto previsto per l'impugnazione del riconoscimento). Il diverso regime si giustifica, secondo la pronuncia in commento, con la mancanza di qualsiasi presunzione legale: «ci troviamo, in sostanza, a dover verificare se effettivamente un figlio sia nato da un certo padre, come risulta dall'atto di nascita, ma senza che operi alcuna presunzione legale». La sentenza in esame dichiara espressamente di volersi dissociare da un proprio precedente (Cass., 20 febbraio 1992, n. 2098), per il quale l'azione esperibile sarebbe stata comunque quella di disconoscimento di paternità, intendendo invece dare continuità a quell'orientamento che riconosce all'azione di contestazione natura residuale (Cass., 28 novembre 1992, n. 12733). In tempi più recenti, la stessa Suprema Corte aveva peraltro affermato che il carattere residuale dell'azione starebbe a significarne la proponibilità soltanto in fattispecie in relazione alle quali non sia prevista una disciplina organica (nella specie il sedicente padre biologico di un minore nato da donna coniugata aveva richiesto un accertamento negativo della paternità attribuita ex lege al marito) (Cass., 24 marzo 2000, n. 3529). Vero è che, nella peculiare fattispecie in esame, manca una specifica azione per il padre, presupponendo il disconoscimento di paternità un titolo di nascita formalmente corretto.

Un'ultima osservazione si impone. La pronuncia in esame, con molta determinazione, afferma la prevalenza del favor veritatis su altre posizioni contrapposte (in precedenza il favor legitimitatis ed ora il favor minoris); esso infatti sarebbe «ormai riconosciuto, nella legislazione vigente come nella coscienza sociale, come un principio giuridico essenziale in materia di stati personali». In tal senso, la Corte di Cassazione richiama il diritto all'identità personale, riconducibile all'art. 2 Cost. e all'art. 8 CEDU. Sta di fatto che il bilanciamento tra verità (genetica) e mantenimento dello status filiationis acquisito dal minore è oggetto di ampio dibattito in giurisprudenza, tanto che sovente le regole proprie delle azioni di stato vengono coordinate con il cd. favor minoris, con una valutazione concreta di ogni singola fattispecie (cfr. ad es. Cass. 22 dicembre 2016, n. 26767). In questo senso anche la Corte costituzionale ha di recente affermato che i due valori (verità ed interesse del minore) devono essere bilanciati mediante un adeguato giudizio comparativo (Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272). Del resto la già citata pronuncia della Suprema Corte n. 3529/2000 aveva a precisare come il favor minoris non rappresenti un valore si rilevanza costituzionale assoluta. È significativa in questo senso l'introduzione, da parte del d.lgs. n. 154/2013, di un inedito termine decadenziale per l'esperimento del disconoscimento di paternità e dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, rappresentato dal decorso di un quinquennio (rispettivamente dalla nascita del figlio o dall'annotazione del suo riconoscimento nell'atto di nascita). Nessun termine è invece stato introdotto per l'azione di contestazione dello stato di figlio, che rimane espressamente imprescrittibile, anche se si può legittimamente chiedersi se ciò sia proprio conforme con le citate previsioni degli art. 2 Cost. e 8 CEDU.