La fusione per incorporazione e il possesso dei requisiti

Angelica Cardi
19 Luglio 2018

La fusione per incorporazione di una società in un'altra è un evento da cui consegue non già l'estinzione della società incorporata, bensì l'integrazione reciproca delle società partecipanti all'operazione. Infatti la società incorporante o risultante dalla fusione non è un soggetto altro e diverso ma semmai un soggetto composito in cui proseguono la loro esistenza le società partecipanti all'operazione societaria. Ne consegue che l'incorporante risponde anche dei requisiti per conto dell'incorporata, a maggior ragione se l'incorporazione è avvenuta prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara pubblica.

Il caso. L'impresa ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui la stazione appaltante, dopo aver verificato la sussistenza di debiti fiscali in capo a una società precedentemente incorporata dall'impresa aggiudicataria, revocava l'aggiudicazione disposta in favore della ricorrente.

La ricorrente sosteneva l'illegittimità della revoca in quanto nel momento in cui era stata disposta l'aggiudicazione la stessa era in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50 del 2016 avendo ottenuto solo pochi giorni prima la rateizzazione dei debiti fiscali in capo alla società incorporata.

La soluzione. Il Collegio ha chiarito che il requisito della regolarità fiscale di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50 del 2016 sussiste solo se la domanda di rateizzazione è stata accettata prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara e non anche, come avvenuto nel caso in esame, nel momento in cui è stata disposta l'aggiudicazione e la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante.

A tal fine non rileva che i debiti fiscali fossero in capo alla società incorporata in quanto l'incorporante risponde anche dei requisiti dell'incorporata (in particolar modo nei casi in cui, come quello in esame, l'incorporazione sia avvenuta prima della scadenza del termine di presentazione delle domanda di partecipazione alla gara).

Il Collegio ha inoltre confermato il principio secondo cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai concorrenti in qualunque momento della procedura e quindi non solo nella fase di presentazione delle domande, ma fino all'aggiudicazione.

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