No all'accesso civico generalizzato per gli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici

Leonardo Droghini
20 Luglio 2018

È esclusa la possibilità indiscriminata di accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati tramite l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato.

Il Caso. Il Consorzio ricorrente chiedeva l'accertamento della illegittimità del diniego opposto dall'U.S.L. di Parma sulla istanza di accesso civico generalizzato, relativa ad atti concernenti l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di tutti gli automezzi in dotazione alla stessa U.S.L. per il periodo 2013-2015. I documenti riguardavano una gara di appalto già espletata, in cui anche il rapporto contrattuale era esaurito.

L'amministrazione motivava il diniego all'accesso ritenendo che la richiesta non rientrasse nel diritto di accesso civico generalizzato ai documenti, dati e informazioni non soggetti ad obbligo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 5, co. 2 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013).

Accesso civico e atti di gara. Il Collegio ha osservato che i dati e gli atti richiesti possono essere totalmente ricompresi nel concetto più generale di “atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici” di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, che, come è noto, reca una particolare disciplina per l'accesso agli atti afferenti alle procedure ad evidenza pubblica. La prima regola stabilita è che il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è disciplinato dagli artt. 22 e ss della l. n. 241/1990.

Ciò considerato, si deve notare che il co. 3 dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 statuisce che il diritto di accesso civico è escluso, tra l'altro, nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti.

In detto quadro normativo, la speciale disciplina contenuta nell'art. 53 del codice dei contratti (ivi ricompreso l'espresso richiamo all'applicabilità delle regole in materia di diritto di accesso ordinario) si deve considerare come un caso di esclusione della disciplina dell'accesso civico ai sensi del co. 3 dell'art. 5-bis richiamato. Dunque, la disciplina applicabile per tutti i documenti richiesti dal Consorzio ricorrente, è quella ordinaria in materia di accesso.

La ratio della rigida soluzione accolta è rinvenuta nella specialità della disciplina dei contratti pubblici: un complesso normativo chiuso, in quanto espressione di precise direttive europee volte alla massima tutela del principio di concorrenza e trasparenza negli affidamenti pubblici, che dunque attrae a sé anche la regolamentazione dell'accesso agli atti connessi alle specifiche procedure espletate.

In conclusione. È esclusa la possibilità indiscriminata di accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati. Pertanto, non è da ritenersi infondata né illegittimamente motivata la tesi esposta dall'amministrazione convenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui la richiesta non è stata ritenuta “rientrante nel diritto di accesso generalizzato”, qualora tale formula debba intendersi nel senso che sussiste, nel caso di specie, un caso di esclusione assoluta all'esercizio di tale diritto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.