Concordato in appello. Ricorso in Cassazione solo per i motivi non rinunciati
20 Luglio 2018
Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato in appello, per violazione di legge e vizio di motivazione: le uniche doglianze proponibili sono quelle aventi a oggetto la formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, il consenso della P.G. sulla richiesta nonché il contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello ma non vi è alcuno spazio per doglianze attinenti ai motivi rinunciati. In questi termini si è espressa Cass. pen., Sez. II,1 giugno 2018 (dep. 9 luglio 2018), n. 30990, che ha rilevato «l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motivi proponibili avverso la sentenza i cui all'art. 599-bis c.p.p., perché il ricorso avverso la sentenza di concordato in appello, ex art. 599-bis e 602 c.p.p., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento; difatti la modifica legislativa introdotta con la legge 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano sicché la doglianza proposta non ha fondamento nella parte in cui propone una simmetria tra sentenza ex art. 444 c.p.p. e pronuncia ex art. 599-bis c.p.p.». Già la giurisprudenza intervenuta antecedentemente all'abrogazione del primo concordato in appello (v. Cass. pen., Sez. VI, 35108/2003) aveva sul punto affermato che il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata di a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p. non fosse tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta ovvero di inutilizzabilità della prova. La cognizione del giudice deve dunque essere ristretta ai motivi non rinunciati. |