Art. 656 c.p.p. La Cassazione rilegge la norma alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale
23 Luglio 2018
La Cassazione penale, Sez. I, con sentenza n. 34427, depositata il 20 luglio 2018, si è pronunciata in tema di esecuzione delle pene detentive affermando il seguente principio di diritto: «in riferimento alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 656 c.p.p (affermata da Corte cost. n. 41 del 2018) il giudice dell'esecuzione, lì dove il condannato da detenuto in espiazione pena per reati non ostativi, formuli domanda di sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione (relativo a pena superiore a tre anni e inferiore a quattro anni) ha il dovere di valutare la domanda e di provvedere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, al ripristino della facoltà di proposizione – da libero – della domanda di misura alternativa, con temporanea sospensione dell'esecuzione, salva l'ipotesi di avvenuta decisione da parte del tribunale di sorveglianza di un'analoga domanda proposta dopo l'inizio dell'esecuzione a cui la richiesta si riferisce». |