Autoannullamento per erronea applicazione delle clausole di revisione dei prezzi. Quale giurisdizione competente?

Flaminia Aperio Bella
23 Luglio 2018

La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo esclusivamente con riferimento ad ipotesi in cui le posizioni di diritto soggettivo fatte valere nei confronti della Pubblica Amministrazione si collochino in un'area di rapporti nella quale essa agisce esercitando il proprio potere autoritativo.

La vicenda fattuale. L'impresa risultata affidataria del servizio integrato di igiene urbana del Comune di Fiumicino, impugnava, invocando, inter alia, la violazione dell'art. 21-nonies, l. n. 241/1990, l'atto con cui l'Amministrazione Comunale, disponendo l'annullamento di precedenti determinazioni per erronea applicazione dei parametri ISTAT, rideterminava le variazioni annuali del canone dovuto in base a quanto previsto dal contratto e dai successivi atti sottoscritti dalle parti, concludendo per l'esistenza di un credito in suo favore.

La questione controversa e i precedenti delle SSUU. Il Collegio, ripercorre l'insegnamento delle Sezioni unite della Cassazione, precisando che (i) nessuna norma attributiva di giurisdizione, neppure se in via esclusiva, potrebbe prescindere dalle statuizioni di Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204, da cui è ritraibile il principio fondamentale costituito dal ripudio di un sistema di riparto delle giurisdizioni che non sia ancorato al binomio diritti-interessi, presidiato dalla combinazione degli artt. 102 e 103 Cost.; (ii) la materia dei pubblici servizi può dunque essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo esclusivamente con riferimento ad ipotesi in cui le posizioni di diritto soggettivo fatte valere nei confronti della pubblica amministrazione si collochino in un'area di rapporti nella quale essa agisce esercitando il proprio potere autoritativo; (iii) un tale potere autoritativo va senz'altro escluso al cospetto della pretesa dell'appaltatore alla revisione dei prezzi che sia fondata su di una specifica clausola del contratto e che si sostanzi nell'affermazione secondo cui quella clausola obbligherebbe l'amministrazione appaltante al riconoscimento della revisione: tanto traducendosi in una pretesa di adempimento contrattuale (Cass., sez. un., 19 marzo 2009, n. 6595; Id. ord. 13 luglio 2015, n. 14559; tra varie altre, Id. 31 maggio 2016, n. 11375).

La soluzione offerta dal TAR. Applicando i principi affermati dalla giurisprudenza, il TAR si sofferma sulla circostanza che, nella specie, l'adeguamento dei canoni era disciplinato dal contratto e dagli atti successivi e, dunque, da specifiche clausole negoziali di revisione prezzi (che ciascuna parte, interpretando la disciplina contrattuale in proprio favore, invocava a sostegno delle proprie ragioni). Il Collegio ne ricava che la determinazione impugnata non rappresentava, perciò, un provvedimento discrezionale di carattere autoritativo, espressione di poteri di supremazia speciale della p.A. nei confronti del contraente privato, quanto, piuttosto, la manifestazione della posizione negoziale dell'Amministrazione nel rapporto contrattuale, facendone discendere la declinatoria della propria giurisdizione in favore del g.o. ai sensi dell'art. 11 c.p.a. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).