Nessun tutore volontario disponibile: assegnata al Sindaco la tutela provvisoria della minore straniera
24 Luglio 2018
Il caso. Nel corso di un procedimento promosso dal procuratore minorile ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 142/2015 al fine di nominare un tutore per una minore straniera priva di genitori sul territorio nazionale, il Tribunale per i minorenni di Palermo ha nominato tutore in via provvisoria il Sindaco del Comune ove insisteva la struttura comunitaria in cui la minore era stata inserita.
Il minore va trasferito in un luogo che consenta la nomina di un tutore. Il ruolo fondamentale attribuito dalla l. n. 47/2017 al tutore volontario, sottolinea il Tribunale, consiste nell'assicurare al minore straniero privo dei genitori un riferimento sostitutivo indispensabile per esercitare i suoi diritti in modo effettivo e appropriato, corrispondente ai suoi specifici e individuali bisogni. Rilevata l'assenza, nell'elenco distrettuale ex art. 11 l. n. 47/2017, di tutori volontari disponibili in ragione del numero di tutele già loro assegnate e dell'ubicazione della struttura, lontana dal Comune di residenza dei tutori rimanenti, il Tribunale incarica il Sindaco, in quanto tutore provvisorio, di trasferire la minore in una struttura situata in una zona del territorio nazionale che consenta la nomina di un tutore volontario. Nelle more, egli deve comunque ritenersi immesso nelle sue funzioni di tutela, e deve, pertanto, prendere contatti con la minore, assicurarsi delle sue condizioni ed esercitare i relativi poteri nelle sue relazioni con le p.a. oltre che nelle altre attività che comportino la sua rappresentanza, con particolare riguardo alla richiesta di permesso di soggiorno e di accesso al programma di protezione internazionale.
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